Gettoni di presenza, incentivi tecnici e residui attivi: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Gettoni di presenza dei consiglieri comunali
Dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge n. 266/2005 con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla suddetta data. Più specificamente, «la misura alla quale fare riferimento è quella edittale decurtata della percentuale di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 266/2005, anche sul presupposto che l’intenzione del legislatore con la norma prevista dall’articolo 76, comma 3, legge n. 133/2008 che ha introdotto l’attuale versione dell’articolo 82, comma 11, del Tuel, è stata quella di negare incrementi “delle indennità rispetto alla misura massima edittale prevista dal Dm n. 119/2000”». L’articolo 82, comma 8, Dlgs n. 267/2000 ha stabilito che la misura dei gettoni di presenza anche dei consiglieri comunali è determinata con decreto del ministro dell’Interno, di concerto col ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La regolamentazione vigente corrisponde al Dm 4 aprile 2000, n. 119. In tale contesto, l’articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005 ha stabilito che sono rideterminate «in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005», tra l’altro, «le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri (…) comunali [lett. b)]».
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 103/2025
Incentivi tecnici e società in house
Una pubblica amministrazione può coinvolgere il personale della propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito di un procedimento di affidamento a terzi, ai sensi dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del Dlgs n. 36/2023. A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che: a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi; b) l’amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore – doppia - remunerazione ai dipendenti societari; c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’amministrazione, sia i criteri di ripartizione.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 128/2025
Mantenimento dei residui attivi
Il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile. Occorre operare una rigorosa e attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento. Solo un’accurata e ponderata attività di previsione “a monte” e di accertamento nel corso dell’esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l’ente locale dall’irregolare “accumulo” di residui attivi che, se di rilevante consistenza e di difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull’effettiva disponibilità di cassa dell’ente.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 67/2025
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di luglio: il ruolo centrale dell’organo di revisione
di Aldo Feoli – Rubrica a cura di Ancrel