I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Orientamenti applicativi del bonus rifuti secondo Arera

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il documento di consultazione Arera n. 240/2025/R/rif del 10/06/2025 illustra gli orientamenti dell’Arera per la definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 124/2019 re dal Dpcm 21/01/2025, dopo l’emanazione della deliberazione n. 133/2025, che ha avviato il relativo procedimento per la sua definizione.

Nel documento l’Arera, in primo luogo, descrive il flusso informativo che deve portare all’erogazione del bonus sociale rifiuti. Si parte dell’individuazione dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica, effettuato dall’Inps sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) necessarie per il calcolo dell’Isee. L’Inps mette quindi a disposizione l’elenco dei nuclei familiari agevolabili al Sii (sistema informativo integrato) inviando le Dsu attestate nel mese precedente, suddivise in due classi di agevolazione (Dsu attestate relative ai nuclei con Isee minore o uguale ad euro 9.530 e Dsu attestate relative ai nuclei con Isee comprese tra euro 9.530 e euro 20.000 con 4 o più figli a carico). A questo punto le informazioni vengono trasmesse dal Sii a Sgate (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), gestito dall’Anci, che a sua volta le trasmette ai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, deputati all’erogazione del bonus sociale agli aventi diritto. L’individuazione dei gestori avviene tramite l’anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Atrif), di cui alla delibera Arera 263/2023; l’Arera provvederà a inviare periodicamente a Sgate l’elenco dei gestori presenti nell’Atrif (gestori che dovranno avere cura di aggiornare l’anagrafe con ogni variazione, tenuto conto che in base alla delibera Arera 263/2023 sono obbligati a segnalarle entro 15 gg). Per ricevere i dati è necessario che i gestori delle tariffe e dei rapporti con l’utenza si accreditino a Sgate (molti Comuni già sono accreditati, in quanto gestiscono le domande per il bonus sociale per il disagio fisico).

La verifica delle condizioni soggettive per l’ammissione al beneficio (ossia il rispetto del livello di Isee) è assicurato dall’Inps, che trasmette solo i dati dei soggetti rientranti nei limiti di Isee fissati dalla norma, mentre la verifica delle condizioni oggettive spetta al gestore delle tariffe (spesso il comune quindi), che dovrà individuare nei propri archivi l’esistenza di un’utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall’Inps, verificare che la tipologia di utenza agevolabile sia domestica e dovrà controllare la regolarità dei pagamenti. Sarà infatti previsto che in caso di morosità il bonus sociale è trattenuto dal gestore a compensazione della stessa. Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze domestiche, il bonus è applicato ad una sola utenza, individuata, prioritariamente, facendo riferimento a quella indicata come abitazione nella Dsu; nel caso in cui all’immobile dichiarato come casa di abitazione non sia associata un’utenza Tari/tariffa corrispettiva ad uso domestico (fatte salve le necessarie verifiche stante la probabile anomalia della circostanza, ndr), il bonus si applica ad un altro immobile sito nel territorio di competenza del gestore associato a uno dei componenti il nucleo. Spetterà invece a Sgate effettuare la verifica di unicità, ossia che ad ogni nucleo familiare sia riconosciuto un unico bonus con riferimento a una sola utenza per anno di riferimento (verifica dell’assenza di duplicazioni dei codici fiscali nelle Dsu ricevute). Anche il gestore delle tariffe dovrà comunque fare dei controlli per garantire l’unicità del bonus, segnalando a Sgate l’eventuale presenza erronea di più Dsu per lo stesso utente e per lo stesso anno.

In merito al conteggio del bonus, Arera ha chiarito che quello relativo all’anno a non potrà che essere riconosciuto all’utente nel documento di pagamento della Tari/tariffa dell’anno successivo (a+1). Ciò in quanto i dati relativi all’elenco dei beneficiari aventi diritto nell’anno a è comunicato da Sgate entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La quantificazione del bonus è effettuata applicando la percentuale del 25% sulla tassa/tariffa dovuta dall’utente per l’anno a, per l’utenza agevolabile, al lordo delle componenti perequative (UR1-UR2-UR3) e al netto dei corrispettivi dovuti per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (ammessi dall’articolo 1 del MTR-2). La percentuale deve essere applicata sull’importo Tari al netto del Tefa e della tariffa al netto di Iva e Tefa, riferite all’anno a, procedendo, nell’anno a+1, al conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall’utente per l’abbattimento della base imponibile (Iva e Tefa).

Il gestore, nell’avviso di pagamento dell’anno a+1, nel quale, come evidenziato, sarà incluso il bonus dell’anno a, deve calcolare le rate in modo che l’utente possa decidere liberamente come procedere al pagamento dell’importo dovuto, beneficiando comunque dell’agevolazione sin dalla prima rata, se capiente. Rata la cui scadenza deve essere fissata, in coerenza con le tempistiche previste dal Tqrif (e dalla legge 147/2013) al massimo entro il 30 giugno di ciascun anno a+1. Come già evidenziato, nel caso di morosità pregressa, il gestore dovrà trattenere il bonus a compensazione della stessa (tenendo conto dell’eventuale prescrizione dei crediti insoluti).

L’erogazione del bonus dell’anno a non potrà che avvenire nell’anno a+1; infatti i flussi contenenti i beneficiari saranno disponibili per i gestori delle tariffe non prima del 1° marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle Dsu, considerando che l’Inps invia al Sii i dati mensilmente (e quindi quelli dell’ultimo mese dell’anno saranno consegnati a gennaio dell’anno a+1) e che il Sii trasmette i dati a Sgate entro inizio febbraio dell’anno a+1 e quest’ultimo al gestore delle tariffe entro il 1° marzo dell’anno a+1. Inoltre, specie nel caso di tariffa corrispettiva, l’importo definitivo dovuto per l’anno a è quantificato solo all’inizio dell’anno a+1, sulla base della quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti dall’utente.

Arera ha anche valutato l’eventuale possibilità di anticipare l’erogazione del bonus 2025 nel medesimo anno, mediante l’invio, verso il mese di novembre 2025, di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane in favore del beneficiario. Tuttavia, tale soluzione presenta diverse criticità legate, in particolare, alla mancanza di verifiche preventive da parte del gestore (il bonus potrebbe essere erogato anche a soggetti senza utenza Tari/tariffa), compresa la verifica sulla presenza di morosità, all’impossibilità di calcolare l’agevolazione sull’importo dovuto per l’utenza nell’anno a e che comunque l’erogazione fatta a novembre 2025 coinvolgerebbe solo una parte dei beneficiari, considerando che a quella data sono disponibili solo le Dsu presentate entro agosto. Anche l’erogazione del bonus a richiesta del beneficiario non appare, a parere dell’Arera, una strada perseguibile.

Nel bonus rifiuti, le variazioni rilevanti in termini di impatto sulle condizioni di erogazione sono la cessazione dell’utenza o la cessazione mortis causa del titolare dell’agevolazione. Nel primo caso, poiché Sgate trasmette le informazioni relative al bonus al gestore nell’anno a+1, individuandolo tramite l’Atrif e sulla base dell’indirizzo di abitazione del beneficiario riportato nella Dsu presentata nell’anno a, il sistema non potrà più intercettare il gestore territorialmente competente nell’anno a +1, diverso da quello corrispondente all’indirizzo indicato nella Dsu. Ad esempio, se un nucleo vive nel comune A e presenta una Dsu nel marzo 2026 e successivamente si trasferisce nel comune B ad agosto 2026, Sgate invierà il flusso dati al gestore del comune A (riportato nella Dsu), il quale non potrà erogare l’agevolazione, poiché non c’è più l’utenza attiva, ma potrà quantificare l’ammontare dell’agevolazione spettante, in base alla Tari/tariffa dovuta nel 2026. In questi casi (cessazione utenza o decesso dell’intestatario) l’Autorità è orientata a prevedere che il gestore competente nel 2026 invii l’esito delle verifiche e la quantificazione del bonus per l’anno 2026, nonché il nuovo indirizzo del nucleo familiare (presupponendo che il soggetto beneficiario abbia adempiuto a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera c, del Tqrif, in base al quale nel modello di cessazione dal servizio l’utente deve indicare il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica). In questo caso il bonus è effettuato con l’emissione di un bonifico domiciliato. Se l’indirizzo della nuova abitazione non fosse reperibile potrebbe essere stabilito che il bonifico sia effettuato solo a seguito di presentazione di reclamo dell’utente presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente. In alternativa, potrebbe stabilirsi che l’agevolazione sia erogata direttamente dal gestore territorialmente competente per l’anno a, mediante emissione di un assegno o con bonifico o accredito diretto in conto, se noto. Tale meccanismo, molto complesso, non tiene conto che nell’esempio prospettato la quantificazione del bonus è comunque incompleta, poiché manca la parte dello stesso legato alla quota della Tari/tariffa 2026 addebitata dal gestore territorialmente competente in base alla nuova abitazione. A meno che non si voglia ritenere che, essendo limitato il bonus ad una sola utenza, lo stesso spetti sempre e comunque a quella indicata nella Dsu, indipendentemente dalla verifica di quale utenza potrebbe essere più favorevole (la vecchia o la nuova). Si potrebbe forse pensare di individuare lo stesso con la possibilità di accesso all’anagrafe nazionale (Anpr).

Sono arrivate anche delle precisazioni relative alle agevolazioni comunali. L’Autorità ha ricordato che la norma nazionale (articolo 1, comma 660, legge 147/2013) consente ai Comuni di prevedere delle agevolazioni di natura sociale in favore degli utenti, finanziate con risorse del bilancio comunale. Diversi Comuni si sono avvalsi di questa facoltà prevedendo delle riduzioni, sovente legate all’Isee, anche ben superiori al 25%, stabilito dalla norma nazionale. L’Arera ribadisce che la disciplina del bonus sociale rifiuti non preclude la possibilità per i Comuni di attivare le agevolazioni di natura sociale, finanziandole ovviamente con risorse di bilancio. Dal documento sembrerebbe evincersi che la riduzione del 25% relativa al bonus nazionale si calcoli a valle delle agevolazioni comunali. In ogni caso sembra preservata l’autonomia comunale sulla disciplina delle proprie agevolazioni.

Con riferimento alla nuova componente perequativa UR3, introdotta dal Dpcm 25/1/2025 e dalla deliberazione Arera 133/2025 a finanziamento degli oneri necessari per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, l’Autorità ha ricordato che il gestore delle tariffe deve comunicare alla Csea, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la voce Iura, data dalla differenza tra il prodotto del numero delle utenze a cui è stata applicata la componente perequativa nell’anno a per l’importo unitario della stessa (euro 6 a utenza) e l’ammontare delle agevolazioni riconosciute nell’anno a ai beneficiari del bonus sociale. Poiché l’elenco completo dei beneficiari delle agevolazioni del bonus rifiuti per l’anno a è noto soltanto nell’anno a+1, l’agevolazione dell’anno a sarà inclusa nei documenti di riscossione dell’anno a+1; conseguentemente l’Autorità ha ritenuto di prevedere che l’importo della perequazione Iur dell’anno a debba essere comunicato dal gestore alla Csea nell’anno a+2. In altri termini, il gettito della componente UR3 fatturato nel 2025 sarà confrontato con l’ammontare delle agevolazioni del medesimo anno 2025, erogate nel 2026, e la differenza sarà rendicontata alla Csea entro il 31/01/2027 e versata (o ricevuta) dal gestore rispettivamente entro il 15/03/2027 e il 31/05/2027. In questo modo i gestori si vedono alleviato l’onere finanziario in quanto i versamenti a Csea sono posticipati di un anno. Sembra non modificarsi la posizione dell’Autorità che ha richiesto il versamento della componente perequativa sul “bollettato” e non sulla base del riscosso. È altresì chiaro che nel 2025 gli utenti si vedranno addebitata la componente perequativa UR3, mentre il riconoscimento del bonus (del 2025) avverrà nel 2026. Pertanto, gli enti che hanno emesso l’unico documento di riscossione per il 2025 senza inserire la componente perequativa UR3 in teoria dovrebbero integrare l’emissione con l’addebito della componente UR3, anche se, motivi di economicità del procedimento suggeriscono di addebitarla nel 2026 (le spese di spedizione potrebbero anche superare l’importo della componente da addebitare). Chi ha invece emesso il documento di riscossione 2025 solo con le prime rate (in acconto), potrà inserire la componente perequativa UR3 nel documento di riscossione a saldo per il 2025.

Infine, tenuto conto dell’obbligo di monitoraggio del processo che il Dpcm ha posto in capo all’Arera, saranno previsti specifici oneri informativi in capo ai gestori, che dovranno trasmettere al sistema Sgate entro il mese di luglio di ogni anno a+1 e il mese di gennaio dell’anno a+2 l’esito delle verifiche effettate e la rendicontazione relativa alla agevolazioni corrisposte o trattenute a compensazione della morosità (codice pratica Sgate, verifica di ammissibilità e restituzione pratica, importo erogato o trattenuto, cessazione dell’utenza per cambio residenza o mortis causa). Sulla base delle informazioni ricevute, Sgate trasmetterà a Csea, entro agosto dell’anno a+1 e febbraio dell’anno a+2, le informazioni relative alle pratiche esitate positivamente necessarie per la compensazione e le successive verifiche delle somme erogate a titolo di bonus.

(*) Vicepresidente Anutel

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