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I controlli sul monitoraggio del debito locale da parte dell’organo di revisione

di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Alla luce della riforma della governance economica europea la riduzione del debito e dell’indebitamento netto rappresenta un aspetto principale, ecco perché dal 2025 gli enti devono stanziare un accantonamento nella missione 20, programma 3, titolo 1, di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, al codice U.1.10.01.07.001 denominato “Fondo obiettivi di finanza pubblica” e alla fine di ciascun esercizio, questo fondo per gli enti con:
a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;
b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Appare quindi importante monitorare da parte dell’organo di revisione la situazione del debito delle amministrazioni locali e la sua evoluzione. Successivamente si offre un inquadramento generale del tema.

Normativa di riferimento

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) – all’articolo 41 "Finanza degli enti territoriali" – ha affidato al Mef il compito di coordinare l’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e territoriali, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, stabilendo, peraltro, che gli enti sono tenuti a comunicare al Mef periodicamente i dati relativi a mutui, emissioni e operazioni derivate.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, che ha recepito il regolamento contenente le norme di attuazione della legge sopra citata (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2004), sono state definite le modalità di accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e territoriali e di trasmissione dei dati ai fini del monitoraggio dell’indebitamento.

Gestione debito italiano (Gedi)

Dal 2020 il sistema Ceam è stato sostituito con l’applicativo Gedi (gestione debito italiano), una piattaforma informatica unica per la gestione del debito pubblico italiano alla quale gli enti locali e territoriali possono accedere dal portale tesoro per effettuare la trasmissione dei dati relativi al proprio indebitamento (mutui, emissioni, operazioni derivate).

Dall’obbligo di trasmissione a carico degli enti locali e territoriali restano esclusi i mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto fanno già parte di un’apposita comunicazione periodica da parte della medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Pertanto gli enti locali e territoriali che hanno mutui contratti esclusivamente con Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono tenuti a inviare una semplice comunicazione avvalendosi del modello di messaggio presente nell’applicativo Gedi denominato “Dichiarazione di indebitamento per solo mutui Cassa DD.PP. SPA”.

Gli enti locali e territoriali comunicano – entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre – i dati relativi a nuovi mutui/emissioni o variazioni su quanto già trasmesso (rinegoziazioni, estinzioni anticipate, contratti di swap).

Situazione contabile

È necessario verificare la situazione contabile dell’indebitamento degli enti locali facendo attenzione alle seguenti fattispecie.

Occorre inizialmente precisare che l’Organo di Revisione deve riscontrare se l’importo inserito all’interno dello stato patrimoniale tra i debiti da finanziamento sia corrispondente all’effettivo debito di natura finanziaria dell’ente che emerge dai piani di ammortamento.

Questo aspetto, anche in vista della contabilità accrual e della normativa di finanza pubblica, appare molto rilevante se coniugato, inoltre, alla verifica dei residui attivi conservati al titolo V (ai sensi dei principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6 ed esempio numero 8 per un prestito ordinario contratto con la Cassa depositi e prestiti Spa) o al titolo VI di entrata; infatti ci sono enti che conservano ancora nella propria contabilità questi accertamenti che possono riferirsi nei casi ordinari a spese in conto capitale in corso, oppure in casi da approfondire a economie sui lavori (che dovrebbero essere state vincolate all’interno del risultato di amministrazione) per l’importo pari all’ammontare dei prestiti non completamente erogati; in questo ultimo caso per evitare di corrispondere interessi passivi sulle somme non ricevute (con eventuali responsabilità connesse) occorre prendere contatti con l’ente mutuante.

Infine nel questionario al rendiconto dell’esercizio 2024 la Corte dei conti richiede se:
- Nel fondo pluriennale vincolato sono riportate somme derivanti dall’indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio.
- Esistono somme derivanti dall’indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2024. In caso positivo, di precisare quali azioni l’ente ritiene di porre in essere per l’impiego di tali somme.

Pertanto anche questi due aspetti sono da verificare attentamente.

Cassa depositi e prestiti

L’ente per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (vedasi circolare n. 1280 / 2013) per esempio può richiedere:

- la riduzione dell’importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:
1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito;
2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori;
3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito;
4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all’insindacabile giudizio di CDP, cui l’Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso;

- di utilizzare la quota del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi:
1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito;
2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori;
3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contratto di prestito;
4. in caso di mancata realizzazione dell’investimento.

- il rimborso anticipato del prestito, per un ammontare (“Somma da Rimborsare”) pari al debito residuo, in caso di rimborso totale, o ad una quota dello stesso, in caso di rimborso parziale, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

(*) Consigliere Nazionale ANCREL

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