Imposta di soggiorno: gli albergatori sono ancora agenti contabili
Secondo la Corte dei conti Toscana, i responsabili delle strutture ricettive che raccolgono e riversano l'imposta di soggiorno ai Comuni conservano la qualificazione di «agenti contabili» anche successivamente alla modifica normativa introdotta nel maggio dello scorso anno.
Come si rammenterà, con il decreto rilancio (Dl 34/2020) il legislatore ha integrato la normativa dell'imposta di soggiorno, ancora contenuta nel decreto legislativo sul federalismo fiscale del 2011, specificando che i gestori delle strutture ricettive (alberghi, agriturismi, bed and breakfast, eccetera) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti delle citate strutture). Inoltre i gestori sono chiamati alla presentazione di una dichiarazione annuale, da produrre entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, redatta conformemente a un modello che avrebbe dovuto essere approvato con decreto del ministero delle Entrate e delle Finanze, decreto ancora oggi non emanato. La norma ha poi esteso il citato quadro ordinamentale ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare già regolamentati con l'articolo 5 comma 5 del Dl 50/2017.
Sin dalla comparsa del nuovo impianto normativo si era posto il dubbio sulla decorrenza della qualificazione di responsabile del pagamento dell'imposta e soprattutto se la stessa avesse definitivamente sostituito la figura dell'agente contabile fino a quel momento pacificamente attribuita ai gestori delle strutture ricettive per costante giurisprudenza contabile.
La questione è sembrata aver raggiunto un orientamento più chiaro per effetto di alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione connessi con giudizi penali a carico di albergatori che si sono resi responsabili del mancato riversamento del tributo ai Comuni. In particolare con la sentenza n. 30227/2020 la Cassazione ha statuito che, a valere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni normative in esame, i gestori delle strutture ricettive avrebbero dismesso la qualificazione di «agente contabile» per assumere quella di «responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno». I Comuni, dovendo acquisire i conti degli agenti contabili per l'esercizio 2020 entro il 30 gennaio prossimo ed essendo tenuti alla successiva parifica e trasmissione degli stessi al giudice contabile ai sensi delle norme del Tuel, hanno atteso però la conferma in questo senso della Corte dei conti, fino a oggi dichiaratasi competente in materia nei giudizi di responsabilità contabile per mancati riversamenti.
In questo contesto è intervenuta la Corte dei conti Toscana che con la sentenza n. 361/2020, resa nota pochi giorni orsono, ha sostenuto la sopravvivenza della qualificazione di agente contabile alle integrazioni della normativa sull'imposta di soggiorno. In particolare la Corte, nell'acclarare la responsabilità contabile di una struttura ricettiva che non aveva ottemperato all'obbligo di versamento del tributo a un Comune turistico toscano per una annualità antecedente, ha ritenuto di dover chiarire che la normativa introdotta con il Dl 34/2020 «mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso». Secondo il giudice contabile, nel nuovo quadro normativo quest'ultimo sarebbe ancora un «agente contabile che maneggia denaro pubblico», riscontrandosi la presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi della responsabilità contabile.
Se pertanto ancora oggi va confermata la giurisdizione della Corte dei conti, i gestori delle strutture ricettive (e i locatori brevi) dovranno far pervenire ai Comuni entro il prossimo 30 gennaio il relativo conto della gestione dell'imposta di soggiorno introitata anche in data successiva al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020, e le amministrazioni locali dovranno farsi carico dei successivi adempimenti richiesti dal Tuel.
Evidentemente l'indirizzo assunto dal giudice tributario complica alquanto la gestione del tributo in quanto i gestori saranno chiamati a produrre sia i conti di gestione che la dichiarazione annuale richiesta dal decreto rilancio, mentre i Comuni saranno tenuti al controllo di migliaia di documenti (spesso riferiti al riversamento di pochi euro) e alla eventuale segnalazione di comportamenti omissivi. Resta inoltre da comprendere come sarà possibile rendere compatibile il procedimento connesso al giudizio di responsabilità contabile con l'obbligo, posto dalle nuove norme, di attivare il percorso accertativo per il recupero di somme eventualmente evase con irrogazione della sanzione tributaria per omesso versamento (od omessa/infedele dichiarazione).
Se dovesse pertanto consolidarsi l'orientamento della Corte dei conti si renderebbe conseguentemente necessario un nuovo intervento del legislatore per districare la matassa connessa alla gestione dell'imposta.
(*) Presidente del comitato regionale Anutel per la Toscana
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