Commissioni e prove di concorso, scavalco d’eccedenza e procedimenti disciplinari
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Compensi per le commissioni di concorso: rientrano nel tetto al trattamento accessorio
I compensi riconosciuti ai dipendenti pubblici interni che svolgono il ruolo di presidente, membro o segretario nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici devono essere computati nel limite di spesa previsto per il trattamento accessorio. Questo principio si applica in assenza di una specifica deroga normativa e trova fondamento in un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, che esclude l’automatica sottrazione di questi compensi dal vincolo previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017. È quanto si evince dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 90/2025/PAR del 18 giugno 2025.
Uso della matita nelle prove concorsuali: orientamenti giurisprudenziali
Il Tar Lazio, Roma – Sezione I-quater, con sentenza n. 12834 del 30 giugno 2025, ha affrontato la questione dell’utilizzo della matita durante le prove scritte dei concorsi pubblici. Il Collegio ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui l’uso della matita, in sé, non costituisce necessariamente un segno di riconoscimento, potendo rispondere a esigenze legittime del candidato (ad esempio annotazioni provvisorie). Tuttavia, è stato altresì ribadito che la redazione integrale dell’elaborato a matita può configurare un’anomalia idonea a compromettere l’anonimato della prova.
Nel caso di specie, l’esclusione del candidato è stata ritenuta illegittima, poiché l’uso della matita era avvenuto solo sul foglio contenente il testo della traccia, e non sull’elaborato. Inoltre, l’amministrazione aveva fornito indicazioni contraddittorie circa l’uso degli strumenti di scrittura, generando incertezza nei candidati.
Scavalco d’eccedenza: niente rimborso spese di viaggio per il dipendente distaccato
Nel caso di utilizzo di personale da parte di un ente diverso da quello di appartenenza, secondo la modalità del cosiddetto “scavalco d’eccedenza”, non è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente per raggiungere la sede dell’ente utilizzatore. Ciò in quanto questa fattispecie non è assimilabile a missione o trasferta, a differenza dello “scavalco condiviso”, per il quale il rimborso chilometrico è espressamente previsto dal Ccnl Funzioni Locali. Lo ha confermato la deliberazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 97/2025/PAR del 1° luglio 2025.
Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd): limiti e vincoli normativi
Con deliberazione n. 153/2025/PAR del 30 giugno 2025, la Corte dei conti – Sezione regionale Lombardia ha fornito importanti chiarimenti in merito alla costituzione e al funzionamento dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd). In particolare, è stato ribadito che:
- l’Upd non può essere composto esclusivamente da soggetti esterni, in quanto l’articolo 55-bis, comma 3, del Dlgs 165/2001 consente solo convenzioni tra amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- i componenti dell’Upd svolgono le relative funzioni nell’ambito dei propri compiti istituzionali, salvo specifiche previsioni contrattuali;
- l’eventuale coinvolgimento di soggetti esterni può avvenire solo in funzione consultiva, non decisionale;
- la costituzione irregolare dell’Upd comporta la nullità assoluta dell’organo e degli atti da esso adottati, con conseguente responsabilità per i vizi procedurali che ledano il diritto di difesa del dipendente (articolo 55-bis, comma 9-ter);
- infine, la Corte ha sottolineato che eventuali incarichi conferiti in violazione delle norme devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’ente, anche al fine di prevenire richieste di pagamento non dovute.