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Iscrizioni nel casellario informatico Anac, necessarie valutazioni sostanziali

Il Consiglio di Stato spiega che l’annotazione non può derivare automaticamente dalla segnalazione di una stazione appaltante, ma deve essere il frutto di una valutazione ponderata sull’utilità dell’informazione

di Filippo Bongiovanni

L’Autorità Anticorruzione, nell’esercizio del potere di gestione del casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (oggi analoga disciplina è prevista dall’articolo 222, comma 10 del Dlgs 36/2023), deve svolgere un’accurata valutazione sull’utilità concreta dell’annotazione delle notizie concernenti presunti gravi illeciti professionali degli operatori economici. Tale obbligo non si esaurisce nella mera ricezione della segnalazione proveniente dalla...