L'atto privo di concreta portata impositiva non è impugnabile
L'azione di accertamento negativo è estranea al processo tributario. Il mero diniego della richiesta di definizione preventiva della base imponibile Imu non può essere considerato documento atipico impugnabile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con provvedimento n. 2509/2023, depositato il 4 agosto 2023, respinge l'appello e conferma la decisione del giudice di prime cure. Inoltre, lo stesso organo giudicante evidenzia come appaia "priva di pregio" la questione prospettata circa la legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992, così come modificato dall'articolo 1, comma 173, lettera c) della legge 296/2006.
La curatela dell'appellante, società in fallimento, realizza la vendita di un complesso industriale ed inoltra al Comune un'istanza «per la definizione preventiva della base imponibile ICI/IMU, nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la variazione del classamento catastale da D1 a F2 (unità collabenti), sostenendo che l'imposta non sia dovuta per asserita inagibilità/collabenza degli immobili in data precedente a quella di effettiva variazione catastale». In ogni caso, la stessa curatela intende assolvere l'obbligazione tributaria (€ 1.150.000,00) entro il limite del prezzo complessivo di aggiudicazione (€ 495.000,00), argomentando che «l'art. 10, comma 6 del Dlgs. n. 504/1992 (nel testo in vigore successivamente alla modifica del 2006), laddove è stato eliminato il limite all'"ammontare complessivo" del prezzo di cessione dell'immobile in ordine alla debenza dell'ICI/IMU, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 42, 53 e 117 Cost. e 1P1 della CEDU, posto che l'imposta patrimoniale pretesa con l'atto impugnato (pari a circa € 1.150.000,00) è superiore allo stesso valore del cespite tassato (€ 495.000,00), determinando un effetto oppressivo o di "strangolamento" della fonte di ricchezza tassata, che si traduce non solo nella confisca immediata dell'intero reddito presunto del cespite e/o del cespite medesimo, ma anche in un progressivo effetto espropriativo delle ulteriori risorse del Fallimento, invero destinate a soddisfare i creditori concorsuali, anche aventi privilegio di grado anteriore, contrario ai principi della capacità contributiva, della ragionevolezza e di proporzionalità delle ingerenze fiscali nel godimento dei beni di proprietà». Il Comune respinge la richiesta di definizione preventiva dell'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di Ici/Imu, spiegando che non dispone degli elementi utili a dimostrare la condizione di collabenza del complesso industriale in data precedente a quella di effettiva variazione catastale e tali da legittimare l'accoglimento della proposta di definizione preventiva fondata sulla pretesa non imponibilità impositiva né, tantomeno, per gli stessi motivi, può rilevare l'asserita inagibilità del complesso industriale che legittimerebbe la riduzione della base imponibile nella misura del 50% a partire dal 1° gennaio 2011. Inoltre, l'assolvimento del debito relativo all'omesso versamento dei tributi Ici/Imu non può essere subordinato alla disponibilità delle somme ricavate dall'alienazione degli immobili presenti sul territorio comunale ma, al contrario, deve considerare anche quella derivante da fonti diverse nell'ambito della stessa procedura di fallimento, ex articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992, così come modificato dal comma 173, lettera c) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Assunto ritualmente il giudizio, il giudice di appello decide di confermare l'inammissibilità del ricorso, pronunciata in primo grado. Per la pregevolezza dei contenuti e la chiarezza espositiva, si riporta il testo integrale di alcuni tra i passaggi più significativi: […]«Con la comunicazione impugnata l'amministrazione si è limitata ad informare la contribuente che non intendeva riconoscere il reclamato stato di collabenza dell'immobile oggetto di contrasto, per un periodo per il quale l'amministrazione stessa non aveva potuto procedere a verifiche ed anzi, la stessa contribuente aveva dato adito a indicazioni contrarie, non avendo proceduto a variazioni catastali ed avendo financo lasciato invariata la comunicazione di occupazione dell'immobile a fini TARSU [OMISSIS]. L'amministrazione, con l'atto impugnato, non ha proceduto ad alcuna puntuale quantificazione dell'imposta [OMISSIS]. Pur essendo dato da tempo acquisito quello per il quale la cognizione del giudice tributario non si limita alla censura di atti tipici e, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente garantito, essa si estende anche ad atti atipici che comunque contemplino la puntuale (e quindi lesiva) richiesta di una pretesa tributaria, tale giurisdizione pacificamente non si estende ad azioni di mero accertamento negativo in fatto, quale quella qui reclamata. Tanto meno può invocarsi dal giudice una liquidazione di imposta che l'amministrazione non ha preliminarmente effettuato». A tal riguardo, è opportuno precisare che la corte di giustizia tributaria di secondo grado, avendo deciso di ribadire l'inammissibilità del ricorso, non è entrata nel merito della controversia, escludendo l'eventuale rilevanza dell'eccepita illegittimità costituzionale della disposizione contestata e compensando le spese di giudizio in considerazione «della peculiarità della decisione». La menzionata sentenza ci consente di ribadire alcuni principi di carattere generale che possono essere estesi a casi diversi da quello rappresentato. Un atto che non espliciti in maniera chiara la pretesa tributaria, non riportando neppure l'indicazione della somma dovuta, non può considerarsi impugnabile. Tale considerazione appare condivisibile, malgrado l'allargamento del novero degli atti impugnabili, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione e in conseguenza dell'estensione della giurisdizione tributaria (Cassazione, sentenza n. 15029 del 17 luglio 2015). In altre parole, un atto atipico privo di concreta portata impositiva e degli elementi costitutivi della pretesa fiscale non può valere come "succedaneo" di quello indicato dalla legge come impugnabile in una elencazione tassativa.
(*) Componente del comitato regionale Anutel – Lombardia
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25/10/2023: Il punto sull'imposta di soggiorno (10,00-12,00)
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8/9/2023: - Le novità in materia di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione (9,00-11,00)
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21/09/2023: Il processo di bilancio negli enti locali a seguito dell'entrata in vigore del decreto mef 25 luglio 2023: l'introduzione del bilancio tecnico (9,30-11,30)
26/9/2023: Il sistema di bilancio negli enti locali (15,30-17,30)
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18/9/2023: Il nuovo codice dei contratti dalla programmazione all'aggiudicazione (15,30-17,30)
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21/9/2023: Prime questioni e prassi applicative del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 36/2023 (15,30-17,30)
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2/10/2023: Il nuovo codice dei contratti: stipula ed esecuzione del contratto (15,30-17,30)
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http://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadNov2023.pdf