L'uso improprio del lampeggiante blu della polizia configura il reato di peculato d'uso
L'uso improprio di un bene della pubblica amministrazione, le luci blu per le auto di servizio della polizia, può configurare il reato di peculato d'uso. La Corte di cassazione con la sentenza n. 34940/2018, ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino.
Il caso
All'imputato era stato contestato di essersi appropriato, in qualità di addetto agli automezzi del tribunale, di un lampeggiante in uso alle auto di servizio e di averlo consegnato a un'altra persona per un uso momentaneo restituendolo subito dopo.
Il giudice ha ritenuto che, sulla base della sentenza n. 19054/2012 della Cassazione a Sezioni unite, non fosse configurabile il peculato d'uso, non essendo stato apportato alcun danno di tipo economico alla pubblica amministrazione e alcuna lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio. Nel ricorso in Cassazione il sostituto procuratore, pur consapevole dell'orientamento interpretativo applicato dal giudice nel caso in esame, ha sollecitato un ripensamento sul tipo di reato di peculato d'uso nel particolare caso in cui l'uso del bene pubblico non si esaurisca nel rapporto diretto con l'agente pubblico, ma coinvolga, come in questo caso, un terzo estraneo che concorra nella condotta appropriativa temporanea.
La decisione della Cassazione
Per la Corte il ricorso è fondato, perché in questo caso si tratta di un lampeggiante di colore blu, ovvero un dispositivo generalmente in uso alle forze in servizio di ordine pubblico, che quando è usato esonera dall'osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale e porta a identificare il suo detentore come soggetto in servizio di ordine pubblico o assimilato. Per la Cassazione l'aver consentito a terzi estranei alla pubblica amministrazione di possedere questo dispositivo, che serve a identificare il soggetto pubblico che lo utilizza, costituisce un vulnus al buon andamento della pubblica amministrazione, che non può essere circoscritto, come ha ritenuto la sentenza impugnata, alla impossibilità o meno della sua utilizzazione per i servizi di tutela.