I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La legge di Bilancio 2026 alleggerisce il fondo crediti di dubbia esigibilità

di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel

I bilanci correnti degli enti locali sono sempre più ingessati dal peso del fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui calcolo sulla base delle mancate riscossioni storiche a competenza del quinquennio precedente determina spesso importi molto incidenti rispetto al totale delle spese. Accantonamenti che tuttavia, laddove nel corso dell’anno la capacità di riscossione dei residui si mantenga invariata o addirittura migliori, potrebbero spesso risultare a consuntivo non del tutto necessari per adeguare il fondo.

Lo strumento è senza dubbio indispensabile per garantire il corretto mantenimento degli equilibri effettivi del bilancio di previsione, evitando cha siano impegnate risorse che non corrispondono a somme effettivamente incassate, anche se, la modalità di calcolo, basata sulla media quinquennale del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti a competenza (con possibilità di considerare anche gli incassi in c/residui dell’anno realizzati nell’anno successivo), potrebbe determinare una sovrastima delle risorse da “congelare” necessarie specie se la riscossione delle entrate, pur avvenendo con ritardo, comunque si realizzi.

Proprio per tenere conto di quanto sopra, nello schema di legge di bilancio 2026 (articolo 118) è stata introdotta la possibilità di alleggerire l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, rispettando specifiche condizioni.

In particolare, la norma prevede che le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che hanno registrato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del trimestre precedenti (compreso l’esercizio a cui si riferisce il rendiconto), possono quantificare il fondo crediti del bilancio di previsione sulla base della riscossione dell’ultimo anno, tuttavia solo a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. Le modalità operative saranno definite con un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su proposta della commissione Arconet, che modificherà i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria.

La prima determinazione del fondo crediti con la nuova regola sarà ammessa solo a partire dal bilancio di previsione 2027/2029, sulla base del miglioramento della riscossione registrato nel 2025, e solo per i successivi altri due bilanci 2028/2030 e 2029/2031. Con facoltà di anticipare la determinazione del fondo sulla base della riscossione di un solo esercizio anche nel bilancio 2026-2028, ma solo in sede di assestamento di bilancio. Ciò vuol dire che il miglioramento della riscossione registrata con l’approvazione del rendiconto 2025 potrà già incidere sulla riquantificazione del fondo effettuata ordinariamente in sede di assestamento di bilancio 2026-2028, secondo le modalità che saranno stabilite. Ciò non sarà possibile per i bilanci successivi al 2026, per i quali il criterio agevolato dovrà essere eventualmente applicato in sede di predisposizione del bilancio stesso. Da capire se si farà riferimento al miglioramento della capacità di riscossione totale ovvero solo a quello delle poste incluse nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Una delle difficoltà per l’applicazione della norma risiede nella necessità della formale attivazione di un progetto almeno triennale diretto a rendere strutturale l’adeguamento. In relazione a quest’ultimo, in attesa dei chiarimenti che potrebbero derivare dal decreto anzidetto, occorre comprendere se lo stesso debba essere già stato attivato nell’esercizio in cui si è registrato il miglioramento della riscossione, ovvero se la sua attivazione debba avvenire con riferimento al primo esercizio del bilancio nel quale ci si avvarrà della facoltà concessa dalla legge di bilancio. Se l’intento del legislatore è quello di consentire la deroga solo laddove ci siano garanzie che le migliori performance di riscossione registrate in un anno non siano occasionali ma abbiano carattere stabile, vi è da ritenere che il progetto di miglioramento debba essere stato già attivato nell’anno in cui la riscossione è migliorata. In altri termini, i migliori risultati non devono essere frutto di eventi casuali ma derivanti da azioni specifiche poste in essere per ottenerli. Azioni che devono essere peraltro strutturali. Sotto questo profilo resta anche da capire quale debba essere il contenuto del progetto, ossia quali siano le misure da adottare che possano garantire la strutturalità dei miglioramenti della riscossione già registrati. Si può pensare all’organizzazione di un apposito ufficio, dotato di uomini, mezzi e competenze, che si occupi della riscossione coattiva, ovvero di nuove modalità di gestione esterna della riscossione coattiva, in relazione alle quali potrebbe entrare in gioco l’affidamento della riscossione coattiva alla società pubblica AMCO, come previsto dal medesimo articolo 118 della legge di bilancio. Ma potrebbero anche tradursi in misure per ridurre il gap temporale tra l’anno di riferimento dell’entrata, la notifica dell’avviso di accertamento, il successivo avvio alla riscossione coattiva e l’espletamento delle procedure cautelari ed esecutive, considerando che in base al dato di comune esperienza la probabilità di riscossione migliora riducendo la distanza temporale tra l’anno di riferimento ed il recupero della somma non versata.

Tale misura ha un onere per il bilancio pubblico. Come precisa la relazione tecnica della legge di bilancio 2026, la norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, per effetto dell’ampliamento della capacità di spesa degli enti derivante dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (pari a 87,5 milioni di euro nel 2026, a 262,5 milioni di euro nel 2027, 340,3 milioni di euro nel 2028, 366,5 milioni di euro nel 2029, 199,8 milioni di euro nel 2030, 77,8 milioni di euro nel 2031 e 23,6 milioni di euro nel 2032). La stima è stata condotta ipotizzando che aderiscano alla norma nel 2026 gli enti che rappresentano il 10% dell’onere complessivo (in assestamento) ed il 20% in sede di predisposizione del bilancio 2027-2029, nel 2027 gli enti che rappresentano il 20% dell’onere complessivo e nel 2028 quelli che rappresentano il 20% (gli enti che rappresentano il 30% dell’onere complessivo si ipotizza che non aderiranno alla norma). Va evidenziato come la scheda di lettura della legge di bilancio richiami comunque l’attenzione sulla circostanza che la norma può determinare l’impegno di risorse eccedenti la copertura derivante dalle entrate effettivamente riscosse.

(*) Vicepresidente Anutel

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