Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di indennità di funzione
Indennità di funzione – Servizi di informazione (CESIS, SISMI, SISDE) – Personale dirigente – Finalità indennità – Rimborso forfettario e omnicomprensivo – Non pensionabilità indennità
Con riferimento all’indennità di funzione spettante al personale dirigente dei servizi di informazione, la Sezione ha evidenziato che l’art. 18 del D.P.C.M. n. 8/1980 è inequivoco nell’escludere la pensionabilità dell’indennità di funzione. Altresì, ha richiamato la sentenza n. 2/QM/2018 delle Sezioni Riunite della medesima Corte, la quale ha escluso che l’art. 2, comma 9, della Legge n. 335/1995 abbia abrogato il menzionato art. 18.
Dalla pronuncia della Sezione emerge che detta indennità si atteggia ad indennizzo di ogni prestazione di impiego, a copertura dei disagi e dei pericoli connessi all’attività svolta, nonché a rimborso forfettario e omnicomprensivo di qualsivoglia altro indeterminato onere sostenuto (o eventualmente sostenibile) per l’espletamento dei compiti istituzionali. Tuttavia, tali rischi, disagi e oneri, per definizione, vengono meno al momento di cessazione del servizio attivo e, contestualmente, viene meno la necessità della corresponsione della menzionata indennità che continua, coerentemente a quanto statuito dall’ art. 18 del D.P.C.M. n. 8/1980, a non essere pensionabile, non essendo stata la norma abrogata dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 335/1995.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 2/QM/2018
Riferimenti normativi
Art. 2, comma 9, Legge n. 335/1995
Artt. 18 (commi 3 e 4), 51 e 56 (comma 2), D.P.C.M. n. 8/1980
Artt. 2, 3, 4, 6 e 7, Legge n. 801/1977
Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 233 del 30.05.2023
Indennità di funzione – Rinuncia parziale indennità Sindaco – Preclusione mutamento destinazione indennità – Acquisizione al bilancio come economie di spesa – Consiglieri comunali delegati – Impossibilità corresponsione indennità di funzione mensile
In merito alla possibilità di corrispondere ad un consigliere comunale una indennità di funzione interamente finanziata con l’importo dell’indennità di funzione cui il Sindaco ha rinunciato, la Corte ha evidenziato che, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divisate dall’art. 84 del TUEL, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all’art. 82 del TUEL. Altresì, ha affermato che, pur essendo facoltà del Sindaco rinunciare alla suddetta indennità o richiedere una riduzione dell’importo della stessa, tuttavia gli è precluso il mutamento di destinazione della stessa, in quanto gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa. Ne consegue che ai consiglieri comunali delegati non può essere corrisposta un’indennità di funzione mensile finanziata interamente con l’importo dell’indennità di funzione a cui il Sindaco intende rinunciare.
Riferimenti normativi
Artt. 82 (comma 2) e 84, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, Deliberazione n. 177 del 25.05.2023
Indennità di funzione – Assessore comunale – Incarico di docente supplente temporaneo – Dimezzamento indennità – Ingiustificata discriminazione con amministratore in aspettativa non retribuita – Divieto cumulo indennità e trattamento stipendiale
Nell’evadere una richiesta di parere inerente alla possibilità di riconoscere l’indennità in misura piena ad un assessore con incarico di docente supplente temporaneo con contratto a tempo determinato per la sostituzione di un posto di insegnamento per n. 15 ore settimanali, il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del TUEL, al lavoratore a tempo determinato e parziale deve essere corrisposta l’indennità di funzione in misura dimezzata e tale riduzione deve essere effettuata per l’intero mese di riferimento. Infatti, come rimarcato dall’orientamento più recente della magistratura contabile (a cui si è conformato pure il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali con nota prot. 1605 del 9 febbraio 2021, discostandosi dalla propria precedente posizione espressa con nota Class. n. 15900/TU/00/82 del 15.12.2009), qualora si corrispondesse l’intera indennità al soggetto che non svolga in forma piena ed esclusiva l’incarico di amministratore pubblico, per un verso, si realizzerebbe una ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo ad un improprio esborso di pubbliche risorse; per altro verso, si concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra la situazione soggettiva dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe, oltre all’indennità in misura piena, anche il proprio trattamento stipendiale.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, n. 8/2020
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 88/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 109/2018
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 19/2013
Riferimenti normativi
Ministero dell’Interno Nota Prot. n. 1605 del 09-02-2021 e Circolare n. 15900/TU/00/82 del 15-12-2009
Artt. 81 e 82 (commi 1 e 8), D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Art. 51, comma 3, Costituzione
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 69 del 10.05.2023
Indennità di funzione – Variazione fascia demografica – Adeguamento indennità – Art. 156, comma 2, TUEL – Legge di bilancio 2022 – Parametro fisso ultimo censimento
Con riferimento all’adeguamento dell’indennità di funzione degli amministratori, a seguito della variazione della fascia demografica, la Sezione ha affermato che il dettato normativo di cui ai commi 583 e segg. della Legge n. 234/2021, recepito nell’ambito della regione Siciliana, ha introdotto una disciplina che deve far ritenere superato il contenuto della deliberazione n. 7/QMIG/2010, con la quale la Sezione delle Autonomie aveva ritenuto che “la rilevazione delle dimensioni demografiche dell’Ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’art. 156 del decreto legislativo 267/2000” (ovvero al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’ISTAT), in quanto detto criterio trovava applicazione, ai sensi dell’art. 156, comma 2, “se non diversamente disciplinato”. A seguito della citata modifica legislativa che, da una parte, ha disposto l’incremento delle indennità degli amministratori ma, dall’altra, ha precisato che detto aumento debba essere ancorato al parametro fisso dell’ultimo censimento ufficiale, anche la giurisprudenza della Corte ha preso atto della volontà del legislatore e si è già pronunciata, in coerenza con il dettato normativo, in sede consultiva.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 120/2022
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 118/2022, n. 83/2016 e n. 426/2013
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 7/2010/QMIG
Riferimenti normativi
Art. 13, comma 51, Legge regionale Sicilia n. 13/2022
Art. 1, commi 583, 584 e 585, Legge n. 234/2021 (Legge bilancio 2022)
Art. 2, comma 1, Legge regionale Sicilia n. 11/2015
Art. 5, comma 1, lett. f), Legge regionale Sicilia n. 22/2008
Decreto Ministero dell’Interno n. 119 del 04-04-2000
Art. 19, commi 1, 5 e 6, Legge regionale Sicilia n. 30/2000
Artt. 82, comma 8, e 156, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 132 del 18.04.2023
Indennità di funzione – Misura indennità – Aspettativa non retribuita – Mancata richiesta – Assenza distinzione fra scelta personale e preclusione legislativa/contrattuale – Ratio istituto – Destinatari dimezzamento
La Corte ha ricordato che l’art. 82 del TUEL, nel disciplinare la misura dell’indennità di funzione prevista dal precedente art. 81, stabilisce che “tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”, osservando che la lettera della legge fa riferimento ai lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa, senza distinguere se la mancata richiesta dipenda da una scelta personale o sia preclusa da disposizioni legislative e/o contrattuali, con la conseguenza che il dimezzamento opera nei confronti di tutti coloro che non siano stati collocati in aspettativa non retribuita.
Il dimezzamento dell’indennità, infatti, è strettamente correlato alla ratio ispiratrice dell’istituto dell’indennità di funzione che è quello di garantire l’accesso alle cariche pubbliche garantendo, in funzione corrispettiva, un compenso a chi per l’espletamento del mandato deve necessariamente sacrificare la propria attività lavorativa con conseguente perdita della retribuzione. Il mancato collocamento in aspettativa, invece, consente lo svolgimento dell’attività lavorativa e la percezione del trattamento stipendiale, con il conseguente ridimensionamento dell’individuata esigenza, fondante l’istituto.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 194/2021
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Calabria, n. 27/2021
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 291/2020
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, n. 8/2020
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 88/2019
Riferimenti normativi
Artt. 81 e 82, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Calabria, Deliberazione n. 25 del 17.03.2023