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Nella certificazione Covid anche le economie su impegni residui già rendicontati

Le nuove indicazioni di RgS complicano - e non poco - le attività di analisi e di compilazione dei prospetti

di Alessandro Festa ed Elena Masini

Con le Faq 44 e 45 pubblicate dalla RgS la certificazione Covid-19 relativa al 2021 cambia ancora una volta faccia: anche la gestione residui viene inclusa nell'analisi delle minori spese da inserire nel prospetto. La notizia è di quelle destinate a non passare inosservate. Con l'emanazione del Dm 28 ottobre 2021 n. 273932, infatti, gli enti si erano cullati nell'idea di non dover rendicontare le economie registrate sugli impegni inseriti nella certificazione 2020, in quanto non c'era alcun riferimento a tali poste. Le indicazioni fornite dalla RgS con le due Faq in esame capovolgono la situazione: nelle minori spese Covid gli enti saranno chiamati a indicare le insussistenze registrate sugli impegni 2020 delle maggiori spese Covid. Ma non solo. Anche le economie su impegni 2020 dovranno essere registrate nella sezione 2 del modello Covid-19 come risparmi di spesa, qualora ricorrano le condizioni.

Con la Faq 44, RgS spiega che nel caso di insussistenze rilevate in occasione del riaccertamento ordinario 2021 in corso di predisposizione, su impegni di spesa confluiti tra le maggiori spese Covid della certificazione 2020 (siano essi finanziati da fondo funzioni fondamentali o da ristori specifici di spesa), le economie dovranno essere rappresentate quali minori spese nella certificazione 2021.

La Faq 45, invece, si riferisce a eventuali economie di spesa su impegni 2020 rilevate in occasione del riaccertamento dei residui 2021 e non inserite nella certificazione dello scorso anno. L'esempio potrebbe essere quello di un capitolo dedicato ad un contratto di servizio pubblico per assistenza domiciliare che nel 2019 è stato impegnato per 100 mentre nel 2020 per 90. L'ente avrà pertanto rilevato, lo scorso anno, una minore spesa Covid per 10. Qualora quest'anno si registrasse una ulteriore riduzione dell'impegno residuo da 90 ad 85, i 5 (pari alla variazione intervenuta) dovranno essere certificati come un ulteriore risparmio di spesa Covid nell'esercizio 2021.

Sulla base delle nuove indicazioni ministeriali, appare evidente come anche le variazioni su impegni di spesa imputati sul 2021 e finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata (inclusi nella certificazione dello scorso anno) dovranno essere rilevati come risparmi Covid. Stessa sorte per gli impegni riferiti ai contratti di servizio continuativi iscritti nel 2021 e finanziati dall'applicazione dell'avanzo vincolato da fondone certificati nel modello Covid-19/2020.

I due chiarimenti diffusi dalla Ragioneria sono certamente condivisibili, se letti in chiave tecnica, in quanto la riduzione degli impegni di spesa libera le risorse Covid con cui erano stati finanziati. Pertanto, il conseguente aumento del risultato di amministrazione non potrà che essere vincolato alle finalità previste dal comma 823 della legge 178/2020, ovvero destinato a coprire le minori entrate e le maggiori spese connesse all'evento pandemico. Nel prospetto a.2 del risultato di amministrazione dedicato alle quote vincolate, pertanto, tali variazioni dovranno essere rilevate:
• nella colonna d), per quanto riguarda le economie su contratti di servizio continuativi 2021;
• nella colonna f), per quanto riguarda le variazioni sui residui passivi delle maggiori spese Covid 2020 e le ulteriori insussistenze su impegni 2020 che generano minori spese Covid;
• nella colonna g), per quanto riguarda le economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata generato dai fondi Covid e inserito in certificazione 2020.

Le nuove indicazioni di RgS complicano - e non poco - le attività di analisi e di compilazione dei prospetti, obbligando gli enti a valutare non solo le poste di competenza ma anche tutte le variazioni intervenute durante la gestione ed in sede di riaccertamento riferite ad impegni già oggetto di rendicontazione Covid. Non solo. Appare inoltre evidente come la "raccomandazione" inserita nel Dm circa la puntuale applicazione dei principi contabili ed il rispetto delle regole della competenza potenziata diventi ora una necessità inderogabile per gli enti, i quali dovranno farsi carico di verificare che tutti gli impegni mantenuti siano supportati da obbligazioni giuridicamente perfezionate, liquidi ed esigibili. È indubbio come l'obiettivo della Ragioneria non sia quello di valutare l'utilizzo delle risorse Covid sul singolo esercizio, ma di avere un quadro d'insieme di come sono stati impiegati i fondi, per poter disporre i conguagli nel 2023.