Amministratori

Partecipate, cresce il filtro della Corte dei conti su costituzione e acquisti

L'operazione consiste in uno spin off, che viene effettuato conferendo un ramo di azienda per costituire una nuova Srl

di Stefano Pozzoli

Il tema del parere della magistratura contabile oggi necessario per la costituzione ed acquisto di società pubbliche continua a essere al centro della attività della Corte dei conti e di conseguenza delle pubbliche Amministrazioni che con questi temi devono misurarsi.

A intervenire, è ancora la Sezione di Controllo per la Toscana, con una serie di delibere, tra cui la n. 227/2022/PASP, che rispondono ai Comuni che si trovano a dover deliberare in merito alla costituzione di una società da parte di una società consortile che svolge servizi strumentali, e quindi in merito ad una loro futura partecipazione indiretta.

L'operazione consiste in sostanza in uno spin off, che viene effettuato conferendo un ramo di azienda per costituire una nuova Srl, dedicata di fatto a una attività che viene considerata quale prettamente di mercato.

Il documento che la delibera comunale porta a supporto è uno «Studio di fattibilità dell'operazione di spin off del ramo d'azienda» che la Sezione prende come punto di riferimento.

La Sezione compie una analisi a 360° di tutti gli aspetti che riguardano la deliberazione, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

A noi interessano alcuni aspetti che ci paiono di rilievo e che vogliamo sottolineare. Anzitutto la critica della Sezione muove su due punti, che ineriscono i requisiti di coerenza con le finalità istituzionali degli enti soci (articolo 4 del Tusp). Secondo la Corte il primo scoglio è rappresentato dal fatto che il consorzio è azienda strumentale e non può dunque detenere partecipazioni, mentre la costituenda società svolge attività di mercato e non è quindi coerente con le finalità istituzionali dei comuni.

Per la Corte «la delibera in esame, (…), non è in grado di motivare il rispetto dal comma 1, art. 4 del TUSP, con ciò determinando un ostacolo alla costituzione della Newco». La Corte lascia capire che ci sarebbe più tolleranza se tale costituzione fosse solo un fatto transitorio, finalizzato alla cessione del ramo di azienda una volta trasformato in società «ma tale opzione, che potrebbe cambiare il volto dell'operazione, appare come un intendimento generico in quanto l'atto deliberativo si riferisce in modo ipotetico ad un "eventuale futuro collocamento sul mercato", senza concretizzarsi in alcun impegno reale».

La Corte critica anche l'analisi finanziaria effettuata, soprattutto perché ci si limita a un bilancio previsionale su 3 anni (2022-2024) che presenta un perdita proprio nell'ultimo anno, fatto che non lascia comprendere gli sviluppi futuri della gestione.

Per questo, «Il Collegio ritiene, comunque, che l'analisi finanziaria avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita soprattutto nell'analisi dei costi e ricavi. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria soggettiva (valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente), il giudizio non può essere positivo».

Poco condivisibile, ma da segnalare, infine, è la considerazione sull'effetto delle perdite, che secondo la Corte non può essere ignorato: «Pur prendendo atto dell'esigua partecipazione dell'Ente, non è possibile presumere che non vi siano ricadute concrete sul bilancio di quest'ultimo: lo stesso accantonamento al fondo perdite società partecipate, di importo non rilevante se riferito alla presunta perdita per l'esercizio 2024, non si possono escludere perdite maggiori con ricadute significative per il bilancio dell'Ente (anche se nel 2024 la società Sesta Lab, per quanto più volte evidenziato non potrà più appartenere alla [società consortile] ed, indirettamente agli enti soci)».

Ogni giorno, comunque, le Sezioni della Corte dei Conti arricchiscono la giurisprudenza in materia, rendendo più comprensibile il quadro in cui muoversi.

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