Amministratori

Partecipate, oggi l'esame sul nuovo spoils sistem nel Milleproroghe

Si tratta di un emendamento presentato in Commissione Bilancio al Senato

di Stefano Pozzoli

Il Milleproroghe è sempre una festa del rinvio e, come tale, una rassegna dei fallimenti del quadro normativo. Ma al di là di ciò è in certa misura interessante assistere alla sagra degli emendamenti. E come sempre, alcuni rappresentano un utile contributo alla discussione, mentre altri sono del decisamente criticabili.

Appartiene alla seconda categoria l'emendamento 2.2 presentato in Commissione Bilancio al Senato, in cui si richiede di introdurre un comma 3-bis all'articolo 110 del Tuel (Dlgs 267/2000) che preveda che in «regioni, province e comuni» con popolazione superiore ai 15mila abitanti «sono prorogati al novantesimo giorno successivo alla date delle elezioni per il rinnovo delle relative assemblee elettive, i termini di scadenza delle designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende (…) sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte dei predetti comuni, in società controllate o partecipate dagli stessi, quotate in borsa e non. Decorso il termine di cui al primo periodo le predette designazioni, nomine o incarichi, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati».

Anzitutto pare improprio che il Tuel possa prevedere disposizioni che riguardino in qualche modo le Regioni e, oltre a ciò, non si può non rilevare un mancato collegamento tra il primo paragrafo della disposizione proposta, che riguarda tutti gli enti territoriali, e il secondo, dove ci si limita ai soli Comuni. Perché mai le elezioni regionali dovrebbero interferire con le nomine dei Comuni?

Al di là di questo, però, è chiaro che una norma del genere colliderebbe con il regime della prorogatio previsto dal Dl 293/1994 e ribadito, con riferimento all'in house, all'articolo 11, comma 15 del Tusp (Dlgs 175/2016). Come si coordinano, dunque, queste disposizioni? E questa sorta di prorogatio rafforzata quali poteri conferirebbe agli amministratori? Solo di ordinaria amministrazione o le prerogative piene, stabilite dallo Statuto?

Però, anche superando queste perplessità (e noi non ci riusciamo), viene da chiedersi come si possa pensare di interferire con le disposizioni in materia di rinnovo degli organi societari perfino delle società quotate, che godono di una regolazione speciale (Dlgs 58/1998).

Inutile dire, per altro, che una previsione del genere può avere senso in un contesto a socio unico, ma come potrebbe funzionare in una società di ambito, che a volte è partecipata da centinaia di enti, o anche solo in una società con due soci?

Soprattutto, però, ci si pone in contrasto con il Tusp, che ha ribadito con forza il fatto che le società pubbliche devono rispettare, salvo le deroghe previste dal Tusp stesso, le disposizioni del codice civile. Siamo certi che si vuole stravolgere, con un emendamento presentato nel Milleproroghe, una scelta del genere?

La scelta di modificare la governance delle società pubblica da parte di una nuova amministrazione è assolutamente legittima, ma deve trovare una solida motivazione, e, se del caso, radicarsi nella legislazione civilistica, che offre al Comune e, questa sì, anche alla Regione tutti gli strumenti per introdurre nei propri organismi partecipati. Insomma, invece di immaginare colpi di mano, si affronti il tema razionalmente,d ove se ne avverta la necessità, ente per ente, muovendosi a partire dall' articolo 2383 del codice civile, e magari rafforzandone i contenuti sotto il profilo statutario, come molti Comuni e Province già hanno l'accortezza di fare.

Confidiamo nella razionalità del Legislatore e nella conferma dei principi del Tusp.

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