Fisco e contabilità

Proventi delle multe, riscossione e termini di pagamento: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Proventi Codice della Strada e destinazione

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale ai sensi dell’articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis del Dlgs n. 285/1992, seppure esclusa dai limiti in materia di trattamento accessorio, deve considerarsi soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo, tutt’ora in vigore e non derogabile, posto dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006 (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale. La giurisprudenza contabile ha chiarito come non sia possibile derogare ai limiti di spesa (legge n. 296/2006) a meno di una esplicita volontà del legislatore con la conseguenza che la spesa per il personale è ancora soggetta al vincolo stabilito dal legislatore dalla legge di bilancio del 2007. Lo stesso articolo al comma 577-quater ha stabilito che «ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione», ovvero alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 403/2025

Riscossore nazionale affidatario del servizio di riscossione

L’agente della riscossione, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 793, della legge 160/2019, «esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere». Rileva, inoltre, la previsione della legge 241/1990, che estrinseca i principi costituzionali di trasparenza e buona amministrazione di previsti dall’articolo 97 della Costituzione. In particolare, si fa riferimento all’articolo 5, che ai sensi del terzo comma stabilisce: «L’unità organizzativa competente, (…) e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse». Pertanto, l’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare all’amministrazione comunale interessata il nominativo del responsabile del procedimento concernente la riscossione dei tributi comunali. Ciò risponde anche alla finalità di una corretta tenuta dell’anagrafe degli agenti contabili, prevista dal codice della giustizia contabile, la cui funzione certificativa è diretta a garantire la speditezza dell’attività di controllo della Corte dei conti sulla corretta gestione delle risorse pubbliche.Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 208/2025

Termini di pagamento

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, previsto dall’articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014, deve tendere a un risultato negativo, in quanto misura il tempo medio di pagamento dalla data di scadenza e l’eventuale ritardo, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni. Il Dl 66/2014 ha introdotto l’obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l’importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Perseguire un miglioramento nella gestione dei tempi di pagamento consentirà, nel tempo di ridurre l’accantonamento obbligatorio a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali non solo liberando risorse utili all’erogazione dei servizi alla comunità amministrata, ma anche riducendo il rischio di contenziosi legati alla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente nonché prevenendo l’eventuale insorgere di potenziali profili di responsabilità erariale.Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 125/2025

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