I temi di NT+L'ufficio del personale

Responsabile anti-corruzione, straordinari, sanzioni e previdenza complementare

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Rpct, incarichi troppo brevi contrari a logica e norme

L’Anac, con l’atto del presidente del 30 luglio 2025 (fascicolo 1701/2025), ha messo in guardia i Comuni dalla prassi di nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per periodi estremamente brevi e non motivati. Una scelta simile, ha chiarito l’autorità, finisce per svuotare di contenuto il dettato normativo e gli orientamenti in materia, che attribuiscono all’incarico di Rpct una funzione di presidio strategico della legalità e, per questo, richiedono stabilità, autonomia e continuità.
Un incarico annuale o addirittura semestrale, privo di motivazioni puntuali, impedisce infatti di portare a compimento il ciclo di programmazione triennale e non consente di valorizzare le competenze acquisite dal responsabile. Per questo, l’Anac ha raccomandato a un Comune il conferimento dell’incarico al segretario comunale o a un dirigente interno, precisando che la durata deve coprire almeno un intero ciclo di programmazione, con la possibilità di una sola proroga. La ratio è quella di garantire la necessaria stabilità e favorire una reale cultura della prevenzione della corruzione.

Straordinari ai titolari di Po/Eq, scatta il danno erariale

La corresponsione di compensi per lavoro straordinario ai titolari di Posizione organizzativa o Elevata qualificazione, in assenza delle ipotesi tassativamente ammesse, costituisce danno erariale. La vicenda ha riguardato un dipendente che, in qualità di titolare di PO, aveva liquidato a sé stesso e ad altri compensi straordinari, ritenuti indebiti in quanto non previsti dal contratto collettivo.
Il Ccnl Funzioni locali 2016-2018 ha disciplinato in modo chiaro la materia: l’articolo 15 stabilisce che il trattamento accessorio del personale titolare di Po è composto esclusivamente da retribuzione di posizione e di risultato, con assorbimento di tutte le altre indennità, compreso lo straordinario. Solo l’articolo 18 ammette ipotesi particolari, come il lavoro straordinario elettorale o quello connesso a calamità naturali, purché finanziato da risorse esterne. In tutti gli altri casi la liquidazione non è consentita.
Nel caso esaminato, la Corte dei conti ha rilevato un pregiudizio per le finanze pubbliche e ha condannato il dipendente. La decisione, resa nota attraverso la newsletter n. 13 dell’8 settembre 2025, è contenuta nella sentenza n. 50/2025 della sezione giurisdizionale Umbria, depositata il 31 luglio 2025.

Procedimenti disciplinari, il giudice può ridurre la sanzione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 23690 del 22 agosto 2025, ha ribadito che nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzati il giudice non si limita ad annullare le sanzioni disciplinari conservative ma può rideterminarle in riduzione. La questione riguarda i casi in cui l’amministrazione infligge una sanzione sulla base di più condotte contestate e il giudice ne esclude solo alcune: in simili ipotesi occorre verificare la proporzionalità della misura rispetto agli addebiti residui.
Il principio trova fondamento nell’articolo 63, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001, come modificato dal Dlgs 75/2017, che impone al giudice di rapportare la sanzione al numero e alla gravità degli illeciti accertati. Se riscontra sproporzione, non può fermarsi all’annullamento, ma deve sostituire la sanzione con un’altra più congrua, garantendo coerenza con la tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare.
La pronuncia ha confermato un orientamento già espresso con decisioni precedenti (nn. 10236/2023, 18846/2024, 1818/2025 e 10309/2025), rafforzando il ruolo del giudice come garante della proporzionalità nell’ambito dei procedimenti disciplinari nel pubblico impiego.

Previdenza complementare, nuove regole di rivalutazione per Perseo-Sirio

Le posizioni degli iscritti al fondo Perseo-Sirio saranno rivalutate sulla base dei rendimenti netti dei comparti di investimento effettivamente scelti dai singoli aderenti. Si tratta di una novità significativa perché finora la rivalutazione avveniva con criteri diversi e meno aderenti alle scelte individuali. La modifica è stata accompagnata anche dall’istituzione, per il fondo Espero, di un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”, pensato per chi vuole un profilo di rendimento più aggressivo.
Per le amministrazioni la novità comporta l’obbligo di inserire nel flusso Uniemens-ListaPosPA l’informazione relativa al comparto selezionato dall’aderente, così da allineare i dati previdenziali alla posizione effettiva. L’Inps ha già aggiornato la tabella “Elemento comparto” nell’appendice B dell’allegato tecnico Uniemens. È quanto comunicato con il messaggio n. 2601 del 5 settembre 2025.