Appalti

Strade, l'Anac bacchetta l'Anas: scorretti gli appalti a corpo per la manutenzione della segnaletica

Indagine sulle gare in Emilia Romagna: sempre necessario quantificare l'importo dei lavori e mettere a disposizione un computo

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di Mauro Salerno

Anche negli appalti di manutenzione della segnaletica stradale, dove sono previste prestazioni ricorrenti, non è possibile mettere in gara attività senza quantificare l'effettiva entità dei lavori previsti e senza un minimo di base progettuale su cui chiedere alle imprese di calcolare l'offerta.

È quanto evidenzia l'Autorità Anticorruzione al termine di un'indagine (delibera n. 742 del 10 novembre 21, depositata il 18 novembre) riguardante i lavori di manutenzione ricorrente banditi dall'Anas per il ripasso della segnaletica delle strade statali di competenza dell'Emilia Romagna (importo dell'appalto 1,1 milioni).

L'indagine parte dall'esposto inviato all'Autorità da alcuni concorrenti alla gara. La contestazione mossa all'Anas è che non si può pagare a corpo un appalto di ripasso della segnaletica stradale, senza specificare i metri lineari o quadrati da ripassare e mettere a disposizione dei concorrenti un computo o una perizia dalla quale si evincano effettivamente le misure. «Perché in tal modo - spiega l'Anac - si favorisce l'impresa uscente che già conosce l'entità dei lavori, rispetto a nuovi concorrenti in un confronto di libero mercato, con offerte omogenee e complete».

Secondo Anas, l'appalto in questione, mettendo in gara una prestazione ricorrente (il rifacimento della segnaletica orizzontale) su base prestazionale, non necessitava di un computo metrico. Inoltre gli operatori, secondo la stazione appaltante, erano in grado di rendersi conto da soli delle caratteristiche del patrimonio stradale gestito dalla struttura territoriale. Spiegazione che Anac ritiene «irragionevole», «posto che non si comprende in che modo un operatore economico possa compiere utili sopralluoghi e misurazioni su oltre mille km di strade ai fini della formulazione dell'offerta».

Anac ha invece ribadito che il bando di appalto deve rispettare il progetto di tipo definitivo, indicando la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo. «Gli appalti a corpo - secondo l'Autorità Anticorruzione - costituiscono una violazione del principio di trasparenza e elemento discriminatorio alla partecipazione alla gara». Lo stesso prezzo di offerta, secondo l'Autorità, in tali condizioni non può essere formulato per l'indeterminatezza delle prestazioni richieste. Incertezza e ambiguità di ravvisano anche in ordine alle modalità di pagamento dei lavori, da intendere "a corpo", senza considerare un piano di sicurezza e l'individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. «Modalità di pagamento - spiega ancora l'Autorità in una nota - suscettibili inoltre di potenziali contenziosi con l'impresa e possibili ricadute negative sull'erario, con incertezza delle prestazioni conclusive da pagare».

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