Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, rinnovo contratto, straordinari e incentivi tecnici: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Proventi derivanti da sanzioni stradali e vincoli del trattamento accessorio

Le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 208 del Codice della strada) destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Le stesse risorse possono essere escluse dagli stessi limiti di spesa nella misura e secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 373/2025

Rinnovo del contratto e incentivi tecnici

Per le procedure soggette alle previsioni dell’articolo 113 del Dlgs 50/2016, a differenza delle procedure ricadenti in quanto disposto dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023, deve ritenersi preclusa la corresponsione degli incentivi tecnici al personale in caso di rinnovo del contratto, qualora questo non sia stato preceduto dallo svolgimento di una procedura di carattere comparativo, dei cui esiti l’amministrazione abbia dato conto nella motivazione. In ogni caso, resta inteso che l’incentivo, anche in caso di rinnovo, potrà riconoscersi solo a fronte della certificazione e attestazione da parte del Rup dell’effettivo svolgimento delle specifiche attività indicate per il Dlgs 36/2023 nell’allegato I.1.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 372/2025

Fondo straordinario e ricostituzione

Sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Anche l’Aran (RAL 1816) si è pronunciata favorevolmente in merito alla possibilità di ricostituzione del fondo per il lavoro straordinario, a seguito dell’azzeramento del medesimo, avvenuto prima del 2010 sulla base di una scelta discrezionale dell’ente interessato. Sono state indicate quali condizioni per la ricostituzione, che l’ente avesse, all’epoca, quantificato il fondo in conformità alla disciplina contrattuale, che sussistesse effettivamente, con riguardo alle risorse per il lavoro straordinario, un’economia di spesa a seguito dell’azzeramento del fondo, e che fossero venute meno «quelle particolari necessità finanziarie che nel tempo hanno giustificato l’azzeramento del fondo».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 368/2025

Incentivi tecnici

Le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione (non incentivabili) con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo. Solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto e dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono, infatti, beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 369/2025

Gestione ordinaria e gestione dell’organo straordinario di liquidazione

L’organo competente ad adottare atti di conferimento di incarichi legali (costituzione in giudizio o appello sentenze di primo grado) relativi a contenziosi «formalizzati nell’anno successivo al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma che sono conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto» non può che essere l’organo straordinario di liquidazione (Osl), coerentemente con l’attribuzione, prevista dal comma 7 dell’articolo 254 Tuel, del potere di transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 del medesimo articolo, essendo lo stesso organo competente in via esclusiva in quanto titolare del potere amministrativo sui debiti attribuiti alla sua responsabilità. Né può rappresentare un ostacolo la disciplina regionale sul riparto di competenze tra organi di governo in materia di incarichi legali, sia perché l’Osl è dotato di pieni poteri gestori, sia perché per la giurisprudenza contabile in questo campo vige un “microsistema extra ordinem”, derogatorio rispetto all’ordinario riparto di competenze.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 250/2025

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