Appalti

Appalti e irregolarità fiscali, la legge europea porta a 35mila euro la soglia minima per l'esclusione dalle gare

Nel testo che attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale novità anche per i progettisti e il personale dell'Anac

di Mauro Salerno

Nuovo nutrito capitolo di novità di rilievo in arrivo sul fronte degli appalti pubblici. Ad apportarle è la legge europea approvata in via definitiva dal Parlamento. Il provvedimento, che ha ottenuto l'ultimo s' della Camera appena prima di Natale attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo da tenere d'occhio per chi opera nel settore degli appalti è il numero 10. È qui che si concentrano le misure per il settore.

Sale a 35mila euro la soglia per le irregolarità fiscali non definitive
La più importante è l'innalzamento a 35mila euro della soglia di rilevanza delle irregolaritò fiscali non definitive contestabili in sede di gara. Dunque niente più cartellini rossi in gara per irregolarità minime e ancora presunte. Anche se non si è arrivato ai cinquantamila euro contenuti in uno degli emendamenti approvati durante il vaglio parlamentare, la nuova soglia aggiorna comunque di molto al rialzo l'importo minimo delle irregolarità considerate gravi che passa da 5mila a 35mila euro. Più in dettaglio la legge europea riscrive un passaggio fondamentale dell'articolo 80 del codice appalti (il quinto periodo del comma 4). Il primo passaggio assegna a un «apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e previo parere del Dipartimento delle politiche europee» il compito di ridefinire nel dettaglio quando una violazione fiscale non definitivamente accertata può essere considerata così grave da comportare l'esclusione da una gara. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il secondo punto chiave è quello di definire fin da subito che, per portare al cartellino rosso, l'irregolarità fiscale deve essere «correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro». Aumentando di sette volte, con effetto immediato, il valore della soglia minima per le esclusioni.

Subappalti dei progettisti
Un'altra correzione di rilievo riguarda gli incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi. Sul punto la legge, intervenendo sull'articolo 31 del Dlgs 50/2016, chiarisce che deve trattasi di «attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività». Ci sono poi novità sui requisiti minimi che dovranno dimostrare gli operatori economici ammessi alle procedure
di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (con u decreto del Mims da varare entro 60 giorni dalla legge) e un nuovo tentativo di accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione con una serie di integrazioni all'articolo 113-bis del codice che stabilisce la procedura per il pagamento dei Sal.

Ventotto nuove assunzioni all'Anac
Novità di rilievo infine anche per l'Anac. Nel passaggio d ella legge al Senato è stato inserito un nuovo articolo alla legge che e prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità , al fine di rafforzare le spalle dell''Anticorruzione in vista delle nuove sfide sul fronte della digitalizzazione delle gare d'appalto che arriveranno insieme agli investimenti del Pnrr.

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