Appalti

Dl Pnrr, i commissari delle grandi opere sostituiranno la conferenza di servizi

Per l'ok al progetto basta l'approvazione con il presidente di Regione. Emendamento dem: risorge il general contractor

di Giorgio Santilli

Raffica di emendamenti all'articolo 6 del decreto legge Pnrr alla Camera per dare un'ulteriore botta di semplificazioni nel campo degli appalti e degli investimenti del Recovery Plan, in particolare delle grandi opere ferroviarie. La novità più clamorosa - che ricorda molto il modello di intervento che fu della legge obiettivo - è l'emendamento presentato dai Cinque stelle (prima firmataria Marialuisa Faro) che equipara l'approvazione del progetto da parte del commissario straordinario, d'intesa con il presidente della Regione interessata, alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. Con questi nuovi Superpoteri ai commissari, in sostanza, si va verso un forte accentramento del processo autorizzativo: l'intesa del commissario con il presidente di Regione sostituisce e aggira la conferenza di servizi e molti dei pareri e delle autorizzazioni che lì si esprimono (la conferenza di servizi può essere sempre chiusa anche in presenza di pareri negativi).

Non verranno meno certamente né il parere di valutazione di impatto ambientale né i pareri delle Sovrintendenze, che si reggono su principi Ue e tutele costituzionali, mentre un ulteriore emendamento (primo firmatario Edoardo Rixi, Lega) ridimensiona l'accertamento di conformità delle opere di interesse statale alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, che pure potrebbe confluire nell'accordo fra commissario e presidente della Regione. Sempre in tema di grandi opere ferroviarie, approvato un emendamento della dem Elena Carnevali che consente per le opere connesse «la realizzazione coordinata di tutti gli interventi» tramite «atti convenzionali» stipulati da soggetti pubblici e dai soggetti privati coinvolti «recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Pnrr e dal Pnc e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea». Una norma non proprio limpida che, escludendo le funzioni relative a vigilanza, controllo e verifica contabile, sembrerebbe rendere possibile l'affidamento a un unico soggetto attuatore di tutte le altre funzioni. Non c'è scritto esplicitamente general contractor, parola da qualche tempo tabù nelle aule parlamentari, ma gli somiglia molto. Certamente l'ambito di applicazione si allarga ben oltre le opere del Pnrr per includere opere in qualche modo correlate a quelle del recovery.

Gli emendamenti all'articolo 6 tornano anche sul tema della trasparenza degli affidamenti relativi al Pnrr quando questi avvengono con procedura negoziata (la trattativa privata di un tempo, sul punto vedi anche l'altro articolo pubblicato su questa edizione del giornale). La storia va avanti dal decreto legge semplificazioni 77/2021 che all'articolo 48, comma 3, aveva previsto una larga possibilità di ricorso alla trattativa privata per le opere del Pnrr senza prevedere nessuna forma di comunicazione o di pubblicità. L'Ance, l'associazione dei costruttori, aveva fatto fuoco e fiamme, contestando duramente la totale assenza di trasparenza. Sul punto era intervenuto il decreto legge 121 (cosiddetto decreto Infrastrutture) che aveva integrato il comma 3 aggiungendo un periodo che inseriva sì l'obbligo per le stazioni appaltanti di dare notizia delle trattative private sui propri siti ma escludeva esplicitamente che questa comunicazione potesse costituire «ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta». Nella formulazione approvata lunedì notte, su proposta di tutti i gruppi parlamentari, si fa un notevole passo avanti senza risolvere del tutto la questione. Ora la norma modificata dispone che «ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso e bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare offerta».

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