Così la semplificazione complica il Dup
All'approssimarsi della scadenza per la predisposizione da parte dell'organo esecutivo e, successivamente, per l'approvazione consiliare dei documenti di programmazione, si ripropongono le diversità di comportamenti che si registrano negli enti locali sui documenti settoriali di programmazione che devono essere ricompresi nel documento unico di programmazione.
Per il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, punto 8.2, nella parte 2^ della sezione operativa del Dup devono essere inseriti tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e, in particolare:
a) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
b) il programma biennale di forniture e servizi;
c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
d) il programma triennale del fabbisogno di personale.
Con la modifica intervenuta a seguito del Dm Mef 29 agosto 2018, ossia, a decorrere dalla programmazione 2019-2021, è disposto, con chiarimento definitivo, che «tali documenti sono approvati con il Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni», salvo che nel caso in cui i termini per l'adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente precedono o sono successivi a quelli per l'adozione o approvazione del Dup.
In tema di termini, è da sottolineare per ciascuno dei documenti che:
• il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, una volta adottato con la proposta di Dup, deve essere posto in pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni e rilievi entro 30 giorni ed approvato entro i successivi 30 giorni. Tempi che rientrano pienamente nella fase procedurale ordinaria di approvazione del Dup;
• il programma biennale di forniture e servizi non ha tempi e modalità diversi da quelli del Dup e, peraltro, è inserito quale esempio e riferimento di documento programmatorio settoriale nel sopra richiamato principio contabile;
• anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare non ha tempi e modalità diversi da quelli del Dup;
• il programma triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto delle linee di indirizzo per la predisposizione dettate dal Dm 8 maggio 2018, deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione e, conseguentemente, nella proposta di Dup e nel Dup definitivo.
Per tutti i documenti settoriali di programmazione appare, quindi, indubitabile che il rispetto del principio contabile imponga l'inserimento degli stessi nella proposta di Dup, per l'adozione, e nel Dup definitivo, per l'approvazione, senza la necessità di ulteriori deliberazioni come, invece, risulta avvenire ancora in molti enti locali.
A giustificazione della diversità di procedure non può essere addotto l'obbligo di trasmissione separata di taluni documenti programmatori ad organi statali, stante che l'adempimento può essere assolto estrapolandoli dal Dup. Può, invece entrare in gioco l'effetto "matrioska" delle norme, a causa di quel percorso a cascata per cui la norma, per essere tradotta in pratica, rimanda ad altri provvedimenti attuativi, non sempre in linea con le disposizioni legislative dalle quali traggono origine.
Soltanto per esemplificare, è evidente l'incoerenza della programmazione biennale delle forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro in un contesto complessivo e generalizzato di programmazione triennale. Ed è altrettanto evidente il disallineamento temporale dell'obbligo di comunicazione entro il mese di ottobre al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dell'elenco delle acquisizioni di beni e servizi che si prevede di inserire nel programma di importo superiore ad un milione di euro.
Le incoerenze ed i problemi irrisolti non servono, però, ad assolvere comportamenti che, con l'adozione di provvedimenti separati di adozione e/o approvazione di uno o più documenti settoriali di programmazione, seppure inseriti successivamente nel Dup, comportano inutili duplicazioni di atti e aggravamento dei procedimenti amministrativi.