Incentivi tecnici, partecipate, Fcde e gestione economale: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incentivi tecnici
Il riconoscimento dell’incentivo previsto dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023 per le attività rientranti fra quelle elencate dall’allegato I.10 deve necessariamente essere preceduto da una puntuale e rigorosa verifica in ordine all’effettiva riconducibilità delle attività o funzioni specifiche concretamente svolte a quelle elencate nel citato allegato, nonché al collegamento diretto con la singola procedura sulla quale i relativi oneri gravano. Inoltre, il regime incentivante, di carattere eccezionale, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell’allegato I.10 del Dlgs 36/2023. Di conseguenza, in ordine al «personale del settore economico-finanziario che concorra allo svolgimento» delle attività previste dall’allegato I.10 deve osservarsi che resta fermo e insuperabile, il criterio della natura tecnica delle attività in concreto esercitate, che delinea rigidamente il perimetro oggettivo di operatività dell’incentivo, per cui la corresponsione può avvenire soltanto a seguito del concreto accertamento - da parte del responsabile di servizio o altro dirigente incaricato, sentito il Rup - dell’effettivo compimento, da parte del personale beneficiario, di attività ammissibili ai sensi di legge, con la conseguenza che «l’incentivo sarà erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte, rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio avranno acquisito tutti gli elementi utili a verificarne il concreto svolgimento».
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 77/2025
Revisori e rapporti reciproci con le società partecipate
L’asseverazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci risponde per la verità anche ai diversi principi di una effettiva governance nei confronti delle società partecipate dell’ente locale, la quale è disciplinata da un complesso normativo contenuto nel Dlgs 175/2016. Tra gli strumenti che fanno capo all’ente locale, la necessaria riconciliazione delle poste tra ente locale e società è ascrivibile nel quadro di un necessario monitoraggio periodico obbligatorio per verificare il rispetto degli obiettivi e la sostenibilità economica delle attività, che non può prescindere quindi dall’ossequio al canone fondamentale dell’equilibrio simmetrico di bilancio. Esso rientra necessariamente tra gli obiettivi di un controllo dell’ente locale, il quale deve essere naturalmente tanto più incisivo, quanto maggiore sia la quota di partecipazione societaria. Va da sé che laddove non vi sia la riconciliazione tra le poste dei rispettivi bilanci, vi sono fortissimi indizi volti a escludere l’esistenza di un effettivo controllo analogo per le società in house, che consenta, cioè, all’ente di esercitare un’influenza diretta e continua sulla gestione.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 140/2025
Fondo crediti di dubbia esigibilità e organo di revisione
Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), conseguenti a criticità legate alla riscossione, non possono essere considerati risolutivi in un’ottica di lungo periodo. L’ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche per la soddisfazione dei bisogni della collettività. L’Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 239 del Tuel, è chiamato ad un’attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell’esame del trend del Fcde, ma anche nella valutazione di altri indicatori (quali, ad esempio, l’indicatore di velocità di riscossione; il tasso di formazione dei residui attivi; il tasso di smaltimento dei residui attivi). Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l’Organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 138/2025
Caratteristiche della gestione economale
La gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e devedimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni. Ciò premesso, va affermata l’irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 221/2025


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