Partecipate, conto residui, previsione di spesa e anticipazione di tesoreria: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Società per la gestione di farmacie
Alla società a totale partecipazione pubblica o mista, costituita o partecipata da un Comune per la gestione delle farmacie di propria titolarità sono applicate volta per volta tutte le pertinenti disposizioni dei Dlgs n. 267/2000, n. 201/2022 e n. 175/2016. Per quanto concerne l’applicazione della disciplina dettata in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a quelle eroganti servizi farmaceutici comunali, la Sezione, in numerosi precedenti, ha ricordato come la pretesa specificità di quest’ultimo vada limitata alla disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali. Il preteso ancoramento ad esigenze specifiche, anche aventi un ancoramento costituzionale (articolo 32 della Costituzione), non esime, invece, che la concreta gestione del servizio farmaceutico comunale osservi le regole di finanza pubblica, salve le eventuali eccezioni espressamente previste. I servizi pubblici locali, infatti, continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Dlgs 267/2000, e dal Dlgs 201/2022, e le partecipazioni pubbliche dal Dlgs 175/2016, ciascuno secondo i rispettivi profili. Né consta alla Sezione che la gestione di una farmacia comunale sia qualificata altrove dalla legge come servizio sociale. Per quanto il servizio farmaceutico abbia un’innegabile funzione sociale, infatti, la giurisprudenza amministrativa, nota allo stesso interrogante e non smentita dalla recente sentenza della Corte di giustizia, qualifica la gestione di una farmacia comunale quale servizio pubblico di rilevanza economica. D’altra parte, la legge 328/2000, non contempla le farmacie tra i servizi sociali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 336/2025
Pagamenti in conto residui
La scelta dell’ente di non estinguere debiti esigibili non giustificata da indisponibilità di cassa (la giacenza di cassa risultava capiente), è sintomatica di una criticità organizzativa che rileva negativamente, sotto il profilo dell’efficiente utilizzo delle disponibilità di cassa, ai fini della sana gestione finanziaria. Ciò a prescindere dal fatto che l’ente ha conseguito un indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo. Tale indice, infatti, rappresenta un effetto, sicuramente rilevante, della capacità di pagamento, ma di per sé non esenta l’ente locale da un utilizzo efficiente delle proprie disponibilità di cassa per estinguere debiti scaduti evitando l’accumulo - ingiustificato alla luce della capienza della giacenza di cassa - di residui passivi.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 135/2025
Cronoprogrammi di spesa
Il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato - quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio - è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In quest’ottica, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 134/2025
Utilizzo dell’anticipazione di tesoreria
Pur essendo un valido strumento di fronte a urgenze finanziarie l’anticipazione di tesoreria richiede una gestione oculata per evitare che diventi un elemento critico e indicativo di squilibri sottostanti. Se tale strumento viene impiegato in maniera continuativa e prolungata per importi considerevoli, emerge come campanello d’allarme per la gestione finanziaria dell’ente. In casi più gravi, caratterizzati dalla mancata restituzione entro l’esercizio in corso e dal superamento del limite posto dall’articolo 222 del Tuel, potrebbe addirittura nascondere forme di finanziamento a medio/lungo termine, violando il principio dell’articolo 119 della Costituzione, che limita l’indebitamento per finanziare spese di investimento.Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 136/2025
- Incentivi per le funzioni tecniche e controlli dell’organo di revisione- di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel 







