Polizia locale, subappalto, salrio accessorio e indennità vicesindaco: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Welfare polizia locale
Alla disposizione “fatte salve le risorse riconosciute a questo fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale” contenuta nell’articolo 1, comma 124 legge 207/2024, deve riconoscersi il significato deducibile dal tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla polizia locale ed espressamente finanziate con proventi come l’articolo 208 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) possano ritenersi tuttora non soggette al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, Dlgs. 75/2017. Infatti, quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’articolo 98, comma 1, lettera b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’articolo 82 del CCNL.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 281/2025
Pagamento subappalto e regime fiscale
Nel caso di subappalto la stazione appaltante legittimamente effettua il pagamento diretto al subappaltatore sulla base della fattura emessa a carico dell’appaltatore e sulla base della modalità di regolazione dell’Iva convenuta (reverse change) che deve in ogni caso essere indicata nella documentazione di riferimento. Per quanto attiene allo split payment questo può essere convenuto nel rapporto tra appaltatore e stazione appaltante. Inoltre, la normativa in materia di split payment non viene derogata dalla circostanza della delega di pagamento. Pertanto, se del caso, la disciplina considera la legittimità della seguente fattispecie: a) l’appaltatore emette fattura con Iva; b) la stazione appaltante trattiene l’Iva e la versa direttamente all’Erario. Ciò vale anche se la stazione appaltante effettua, tramite delega, il pagamento diretto al subappaltatore. Difatti, nel rapporto tra la stazione appaltante e l’appaltatore la fattura emessa da quest’ultimo nei confronti della stazione appaltante deve essere comprensiva dell’Iva anche in relazione alle lavorazioni svolte dal subappaltatore.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 155/2025
Unioni di Comuni e adeguamento trattamento accessorio
All’Unione di Comuni - alla quale pure sono stati ceduti tutti i dipendenti dei Comuni associati e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali - non è applicabile l’articolo 14, comma 1-bis, del Dl 25/2025 (riguardante l’armonizzazione del trattamento accessorio) in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei Comuni. Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere all’armonizzazione del trattamento economico del personale delle Unioni di Comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 280/2025
Indennità vicesindaco
Al vicesindaco, nel periodo di esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del sindaco disposta dal Prefetto in seguito all’applicazione di una delle misure coercitive indicate dall’articolo 11 del Dlgs n. 235/2012, va corrisposta l’indennità nella misura percentuale stabilita dall’articolo 4 del Dm 4 aprile 2000 e successive modificazioni. Alla luce della natura dell’emolumento oggetto di disamina - del tutto slegata dall’effettivo e concreto esercizio delle relative funzioni vicarie - anche al ricorrere della specifica ipotesi impeditiva in rilievo (sospensione dalla carica del titolare previsto dall’articolo 11 Dlgs 235/2012) non possa riconoscersi in favore del sostituto l’indennità prevista per il titolare della carica sospeso, ma unicamente quella prevista e determinata nella misura della percentuale del trattamento del Sindaco.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 294/2025
La fase pilota della riforma accrual: una corsa in salita su doppio binario
di Andreas Grobner (*) –Rubrica a cura di Ancrel