Fisco e contabilità

Rendiconto 2020, per Arconet rettificabili gli allegati approvati senza dati definitivi per la certificazione

A oggi gli enti hanno solo i dati provvisori messi a disposizione dalla Ragioneria a metà febbraio

di Patrizia Ruffini

Stretto legame fra la certificazione Covid-19 e il prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2020 e ritardo nella messa a disposizione dei dati definitivi per poter certificare l'effettiva perdita di gettito da Covid-19. Sono i due elementi che caratterizzano in questi giorni le attività degli uffici ragioneria degli enti sul fronte della chiusura dei conti 2020.

Nello specifico, per poter approvare il rendiconto 2020, occorrerebbe aver compilato in via definitiva la certificazione della perdita di gettito di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020. La compilazione in via definitiva della certificazione è tuttavia impedita in concreto dalla mancanza dei dati definitivi delle entrate Imu/Tasi, Addizionale Irpef, Ipt e Rc auto.

A oggi, quando gli atti del rendiconto dovrebbero essere in approvazione da parte delle giunte, gli enti possono infatti contare solo sui dati provvisori messi a disposizione dalla Ragioneria generale dello stato a metà febbraio (si veda Enti locali & edilizia del 18 febbraio).

La commissione Arconet interviene sul tema con la Faq 47, appena pubblicata sul sito. Nel caso di un rendiconto approvato senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, un ente si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2).

Alla domanda se è possibile rettificare questi documenti contabili, la Commissione risponde ricordando che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l'approvazione del rendiconto. In altri termini, si ricorda agli enti che, con deliberazione di consiglio, assoggettata al preventivo controllo dell'organo di revisione, possono riapprovare anche singoli allegati. Il rendiconto aggiornato deve poi trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Si può ricordare, infine, che per la rettifica del rendiconto non sono previsti termini o scadenze.

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