Residui attivi, ripiano del disavanzo e modello A/1: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Gestione dei residui attivi
In sede di riaccertamento dei residui attivi un’opzione riguarda la facoltà concessa «al responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di valutare l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Lo stralcio dei residui, pur consentendo una più realistica rappresentazione del risultato di amministrazione e una riduzione del rischio di ricorso all’anticipazione di tesoreria, non incrementa la liquidità corrente dell’ente, limitandosi a “fotografare” una situazione di inefficienza già consolidata. Ciò che appare invece necessario è un’azione organica di recupero dei crediti che, incrementando i flussi di cassa effettivi, consenta all’ente di disporre delle risorse necessarie per onorare tempestivamente le proprie obbligazioni, evitando così quel circolo vizioso tra mancata riscossione e ritardi nei pagamenti che caratterizza l’attuale gestione finanziaria.Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 146/2025
Maggior ripiano del disavanzo
Qualora un ente locale abbia proceduto al ripiano di quote di disavanzo di amministrazione in misura superiore a quella effettivamente dovuta, è consentito il recupero dell’eccedenza versata. Il presupposto applicativo è costituito dalla sussistenza di un disavanzo di amministrazione accertato e dalla successiva constatazione che l’importo complessivamente recuperato attraverso le quote annuali di ripiano abbia superato l’ammontare del disavanzo originariamente da ripianare. La fattispecie si verifica tipicamente quando, in sede di verifica degli equilibri, emerga una rideterminazione in diminuzione del disavanzo rispetto alle previsioni iniziali sulla base delle quali era stato deliberato il piano di rientro. Il recupero dell’eccedenza avviene mediante iscrizione in bilancio di una specifica posta contabile. L’operazione si realizza attraverso l’incremento del risultato di amministrazione disponibile nella componente libera, per un importo pari alla quota di disavanzo recuperata in eccesso. Dal punto di vista tecnico-contabile, l’operazione si configura come una variazione di bilancio che incide sulla composizione del risultato di amministrazione, trasferendo risorse dalla quota accantonata per il ripiano del disavanzo alla quota disponibile utilizzabile per il finanziamento di spese.Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 148/2025
Compilazione modello A/1
Ove l’importo del Fcde di fine esercizio risulti superiore a quello accantonato l’anno prima, il principio contabile richiede di valorizzare l’ulteriore importo stabilito in sede di rendiconto solo nel caso in cui quello stanziato a bilancio sia risultato non capiente, al fine di dare evidenza - nel caso- di quando e come l’amministrazione abbia reperito le risorse necessarie per effettuare un attendibile maggiore accantonamento. In altri termini, la logica del principio contabile è quella di dare principalmente evidenza all’incremento o alla riduzione del Fcde alla fine dell’esercizio rispetto alla sua consistenza iniziale. Gli equilibri ricostruiti in sede di rendiconto, lungi dal voler rappresentare l’evoluzione del Fcde accantonato, nell’intenzione del legislatore mirano a evidenziare se le risorse di competenza di un certo esercizio, debitamente sterilizzate in ragione della difficile o ridotta esigibilità, siano sufficienti a coprire le spese programmate, sia per la parte corrente che per la parte capitale.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 117/2025
Monitoraggio Oiv obblighi di pubblicazione al 30 novembre - Adempimenti e responsabilità
di Christian De Feo (*) - Rubrica a cura di Ancrel


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