Sì al nuovo debito durante il piano di riequilibrio finanziario ma nel rispetto dei vincoli
L'ulteriore indebitamento è una scelta gestionale dell'ente legittimamente percorribile alle condizioni previste dalle norme
Il ricorso all'indebitamento finanziario da parte della Pa, sia nei casi ordinari che nell'ambito dell'adozione del piano di riequilibrio finanziario, deve sottostare al necessario rispetto dei vincoli e dei principi di finanza pubblica diretti ad assicurare una corretta e sana gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente. La Corte dei conti Puglia, con la deliberazione n. 84/2020, richiamando gli articoli 202, 243 bis e 243-sexies del Tuel e all'articolo 3 della legge 350/2003, ha analizzato le concrete possibilità di un Comune di ricorrere all'indebitamento finanziario, tenuto conto delle finalità e degli stretti vincoli ordinariamente previsti dalla norma, anche in riferimento al ricorso alla procedura del piano di riequilibrio finanziario.
Il caso
Un Comune ha chiesto, avendo fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, se fosse legittimo contrarre un mutuo per coprire la spesa di investimento, relativa a un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di un bene del patrimonio comunale, atteso che la mancata realizzazione degli interventi avrebbe potuto comportare nel tempo il sostenimento di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da gravare in maniera sensibile sugli equilibri di parte corrente e di parte capitale, rendendo, di fatto, più difficile il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio.
La natura e le finalità dell'indebitamento finanziario
L'indebitamento degli enti locali è sempre stato un tema molto delicato, vista l'esigenza di assicurare il rispetto delle regole europee sul controllo della spesa e sulla sostenibilità del debito pubblico. La possibilità dell'ente locale di ricorrere a questa forma di finanziamento ha visto l'introduzione di stretti vincoli nel rispetto di quei principi di finanza pubblica ravvisabili, in particolare, da una parte con il principio della cosiddetto «golden rule» - articolo 119 della Costituzione (ripreso all'articolo 3 della legge 350/2003) - secondo cui gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento - dall'altra, con il principio del «pareggio di bilancio» (legge 24 dicembre 2012, n. 243) secondo cui l'indebitamento può occorrere:
• solo con la contestuale definizione di piani di ammortamento per il rimborso del debito - con evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e delle corrispondenti modalità di copertura;
• nel rispetto dell'equilibrio complessivo dell'aggregato dell'indebitamento regionale.
Tutto ciò senza dimenticare le previsioni dettate al punto 3.10 del principio contabile Dlgs 118/2011 che ha previsto che:
• le scelte di indebitamento vadano valutate nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi ai fini del mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo;
• il ricorso all'indebitamento vada operato se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente.
Il piano di riequilibrio finanziario
Di particolare interesse, considerata la necessita della Pa di operare nel rispetto del principio della «sana gestione economico-finanziaria», è il ricorso all'indebitamento nel caso in cui l'ente locale faccia ricorso a un piano di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis del Tuel). Questa tematica assume un rilievo importantissimo se si pensa che la procedura di riequilibrio ha lo «scopo di verificare ed individuare la possibilità di un percorso alternativo alla più risalente procedura di dissesto» (Corte dei conti Campania, delibera 198/2019/PRSP), una volta appurata l'eventuale insufficienza delle misure ordinarie di superamento delle condizioni di squilibrio, di cui agli articoli 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del Tuel.
In sostanza, come ricordato dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 5/2018 - Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza - deve tenersi conto dei seguenti aspetti:
• il piano di riequilibrio deve fondarsi nell'adozione di misure strutturali dirette ad evitare il riformarsi dei debiti; misure che devono, pertanto, incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi;
• l'ente deve dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.
L'ulteriore indebitamento oggetto del piano di riequilibrio
Alla luce dei vincoli di finanza pubblica e delle finalità del piano di riequilibrio finanziario, prima illustrati, si deve ricordare che l'ulteriore ricorso all'indebitamento da parte dell'ente locale è assoggettato alle strette limitazioni previste all'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), ovvero sia l'indebitamento:
• è vincolato, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento), in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1 del Tuel;
• è condizionato ai presupposti cumulativamente richiesti quali: la decisione dell'ente di essersi avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima; di aver assunto l'impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali; di aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica.
L'unica eccezione a questa previsione la si deve ricollegare alla deroga prevista con il comma 9-bis dell'articolo 243-bis che consente all'ente di ricorrere a nuovo indebitamento, mediante la contrazione di mutui alle seguenti condizioni:
• i mutui devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento, anche sopravvenute nel corso della procedura, relative a progetti e interventi per i quali l'ente deve dimostrare:
- l'effettività dei risparmi ottenibili, sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura;
- la stretta funzionalità di questi risparmi con il conseguimento degli obiettivi del piano; la non idoneità rispetto al piano dei suddetti risparmi potrebbe, infatti, minare la sostenibilità del piano e, dunque, comportare un aggravamento della situazione debitoria dell'ente;
• i mutui possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.
La decisione di attivare l'indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (copertura debito di bilancio; risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all'amministrazione locale alla luce delle previsioni del piano di riequilibrio finanziario, comunque da rispettare.