Imprese

Soa e bonus edilizi, per i contratti 2022 l'obbligo scatta a gennaio

Secondo l’agenzia Entrate non c’erano vincoli già al momento della firma

di Giuseppe Latour

I contratti firmati nel 2022, quando la norma era già in vigore, non dovranno rispettare il requisito Soa (l'attestazione tipica dei lavori pubblici) al momento della firma. Per questi l'obbligo scatta dal primo gennaio del 2023. Esattamente come auspicato pochi giorni fa in una lettera inviata dal Consiglio nazionale dei commercialisti al Governo. Si sbloccano, così, le procedure di cessione relative alle spese effettuate l'anno scorso, rimaste per qualche settimana nell'incertezza.

È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate, con una faq pubblicata il 17 febbraio.La questione parte dalla formulazione molto intricata dell'articolo 10-bis, comma 1, del Dl. n. 21/2022, in vigore dal 21 maggio del 2022, che introduce per i cantieri sopra i 516mila euro l'obbligo di affidare i lavori a imprese con la Soa per ottenere i bonus edilizi. Questo obbligo, però, entrava in vigore attraverso una serie di passaggi intermedi. Rispetto a uno di questi, una linea restrittiva ipotizzava che, già per i contratti firmati dopo il 21 maggio 2022, andasse almeno avviata la procedura per ottenere la Soa. «Secondo un'interpretazione sistematica della norma - spiega la risposta delle Entrate - che tenga conto del fatto che l'onere della "condizione Soa" decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020, possano acquisire la "condizione Soa" entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto».

Quindi, chi ha firmato i contratti l'anno scorso e ha cantieri in esecuzione ancora adesso non doveva rispettare i paletti legati alla Soa nel 2022, ma sarà sufficiente che li rispetti quest'anno, a partire da gennaio. La risposta, infime, ricorda che «a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa». Dal primo luglio, insomma, servirà l'attestazione vera e propria e non sarà più sufficiente avere avviato la procedura. Dai commercialisti arriva soddisfazione per il chiarimento. Il presidente dell'Ordine, Elbano de Nuccio, esprime «apprezzamento per la disponibilità nel fornire una rapida risposta che ha recepito le tesi avanzate dal Consiglio nazionale al fine di chiarire il contesto applicativo di una norma che ha generato molti dubbi applicativi». Anche se ora restano diverse domande alle quali rispondere sul nuovo adempimento.

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