Trasferimenti nella Pa, l’assegno ad personam si riassorbe (nel tempo)
Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 32600 depositata oggi, con riguardo a un caso in cui erano cessate le funzioni (formazione) per le quali era stato riconosciuto
Nel pubblico impiego, nel caso di trasferimento, l’assegno ad personam, seppure frutto di accordi sindacali o determinazioni datoriali, non può essere mantenuto sine die. È questo il principio espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 32600 depositata oggi, che ha respinto il ricorso di una pattuglia di dipendenti delle Regione Lombardia trasferiti alla Città metropolitana di Milano, richiamando i principi di parità di trattamento e di “riassorbimento” dei trattamenti eccedenti.
I ricorrenti esponevano...





