Trasparenza, soggetti all’«accesso difensivo» anche i contratti stipulati dalla Pa con terzi
Il Consiglio di Stato dà ragione a un’azienda in causa con un ente che ha rifiutato di consegnare alcuni documenti considerati utili alla difesa
L’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 dispone la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni di riservatezza. Le necessità difensive riconducibili all’«effettività della tutela» devono pertanto essere prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se, poi, devono trovare un adeguato bilanciamento in presenza di dati sensibili. Perciò gli accordi contrattuali con soggetti terzi, se utili alla propria difesa, non possono costituire un limite al diritto...