Trattamento accessorio, anche l'assegno ad personam rientra nel limite di spesa
La Consulta boccia la legge regionale della Toscana che destina al fondo i risparmi da riassorbimento dell'assegno
È illegittima la norma di legge regionale in base alla quale i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale possano concorrere a superare il limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 77/2017. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2021.
La competenza
Il Governo ha impugnato alcune disposizioni della legge della regione Toscana n. 69/2020, che inquadra il personale giornalista assunto a tempo indeterminato nella categoria D del Ccnl delle funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento. A questo personale viene attribuito un assegno ad personam, riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo.
Secondo il Consiglio dei ministri, la regione avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e violato la riserva di contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale pubblico e il suo inquadramento, determinando sia la disparità di trattamento rispetto al restante personale pubblico, sia un illegittimo aumento della spesa pubblica.Questione che la Consulta dichiara non fondata, in quanto la norma regionale non contraddice e non innova quella nazionale sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva, posto che le disposizioni si limitano a disporre l'attuazione delle previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici e a corrispondere alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto regionale.
I risparmi
Dichiara invece fondata la questione relativamente alla norma che destina al fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno attribuito al personale giornalista. E questo perché l'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 prevede un limite alle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale pubblico, per cui la norma regionale si pone in evidente contrasto nella misura in cui incrementa il fondo accessorio in modo anche superiore al limite previsto dalla norma statale. Questo limite, assurto a principio di coordinamento della finanza pubblica, non è derogabile dal legislatore regionale, poiché incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti, con l'obiettivo di contenerla entro limiti prefissati, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico. Pertanto, i risparmi che derivano dal riassorbimento degli assegni erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali, se possono legittimamente incrementare il fondo del trattamento accessorio, non possono però superare il limite stabilito dal Dlgs 75/2017.