Urbanistica

Valutazione di impatto ambientale, la Consulta sbarra la strada alle scorciatocie «urbanistiche»

di Massimo Frontera

La Consulta - con la recente sentenza n.118/2019 - mette ordine nel confine tra lo Stato e la regione della Valle d'Aosta, dichiarando l'illegittimità di alcune norme contenute nella legge urbanistica, che però attengono alla Valutazione di impatto ambientale e alla Valutazione ambientale strategica. Il cuore dell'intervento della Consulta sta nel fatto che la Regione - anche se in forza della sua autonomia - è intervenuta in materia ambientale, di esclusiva competenza statale, inquadrandola nella materia urbanistica, dove le regioni, e in misura più ampia quelle a statuto speciale, hanno competenze in materia di pianificazione. Le due norme impugnate dal governo prevedono che «piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a Vas in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al Prg vigente, non sono sottoposti né a Vas né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la Vas e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al Prg sovraordinate». Di fatto, la norma impugnata consentirebbe di escludere la verifica di assoggettabilità a Vas per i piani urbanistici di dettaglio (Pud), previsti dalla legge urbanistica regionale, che non comportano «ulteriori varianti al Prg vigente», ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e che possono contenere modifiche minori ai piani sovraordinati (qualificate dalla normativa regionale come «modifiche non costituenti variante»).

Peraltro, le norme sulla Vas relativa ai piani sono state trasferite nella legge urbanistica regionale (n. 11/1998) "prelevandole" dalla legge comunitaria della Valle d'Aosta (n.12/2009) dove erano in precedenza contenute con una diversa formulazione. «In tale nuova collocazione, tuttavia, - spiega la Corte Costituzionale - il legislatore regionale non ha adeguatamente considerato che la Vas si sviluppa secondo una logica diversa da quella della pianificazione, che non attiene tanto ai termini della conformità (del piano urbanistico a disposizioni contenute in altri piani di settore, oppure di un piano rispetto ad un altro), bensì a quelli della compatibilità, verificando con funzione predittiva che il bilanciamento degli interessi compiuto dal pianificatore sia direttamente coerente con una protezione ottimale dell'ambiente. L'indice sintomatico di questa inadeguata impostazione si rinviene laddove il legislatore regionale, all'interno delle disposizioni impugnate, ha stabilito, come rileva l'Avvocatura generale dello Stato, effetti automatici di esclusione delle procedure di assoggettabilità e sottoposizione a Vas.». La regione, in sostanza, ha confuso i due piani - quello della tutela dell'ambiente e quello della pianificazione urbanistica - finendo per configurare una "falla" nella verifica dei possibili impatti sull'ambiente di alcuni tipi di interventi, indipendente dalla loro dimensione, tendenzialmente modesta. «Non coglie nel segno - si legge nella sentenza - la difesa della Regione quando cerca di giustificare la disposizione asserendo che questa riguarda «ipotesi di natura assolutamente "residuale" rispetto a quelle tipizzate»; la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha escluso la legittimità di un criterio selettivo dei piani da sottoporre a Vas basato su «un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità».

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.118/2019

La sentenza 118/2019 della Corte Costituzionale

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