Il CommentoAmministratori

Affidamenti diretti, sulle istruzioni Anac incognita equilibrio fra costi economici e benefici sociali

di Stefano Pozzoli

Le linee guida Anac sugli affidamenti in house, tuttora in consultazione, toccano un tema importante e complesso. Offrono una utile bussola per chi si trovi a dover effettuare «preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

Le linee guida sono circoscritte ai soli servizi. Anac precisa che la motivazione, in caso di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, è contenuta nella relazione prevista dall'articolo 34, comma 20, del Dl 179/2012, ed «è redatta secondo le indicazioni contenute nel Vademecum e nello schema-tipo elaborati dal Ministero per lo Sviluppo economico».

Per la valutazione, «nel caso di affidamenti che richiedano complesse valutazioni di congruità oppure che abbiano ad oggetto servizi di rilevante valore economico», l'ente può avvalersi di una struttura di supporto. In ogni caso l'attività «si sostanzia in un processo valutativo finalizzato all'individuazione del modello più conveniente di affidamento dello specifico servizio, da svolgersi alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti. La scelta è effettuata attraverso una valutazione complessiva che tenga conto, contemporaneamente, degli aspetti prettamente economici riferiti alla congruità dell'offerta e degli elementi di carattere sociale, individuando una scala di priorità tra le varie esigenze ritenute meritevoli di tutela». È questo, infatti, l'aspetto più delicato, su cui ci si aspetta un approfondimento in sede di stesura definitiva delle linee guida, perché la «ponderazione degli interessi» è forse il fulcro di tutta la questione. È certo giusto prendere a riferimento, come consiglia Anac i «prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe, intendendosi per tali le prestazioni di servizi simili e comparabili rispetto a quelle oggetto dell'affidamento», come pure «i prezzi di riferimento elaborati dall'Anac, i prezzi delle convenzioni Consip, gli elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali, i prezzi medi risultanti da gare bandite per l'affidamento di servizi identici o analoghi oppure il costo del servizio determinato tenendo conto di tutti i costi necessari alla produzione (costi del personale, delle materie prime, degli ammortamenti, costi generali imputabili per quota)». Difficile conciliare, ad esempio, «la richiesta di specifici preventivi», che inevitabilmente rischia di fare riferimento a strutture dei costi di soggetti terzi, con la previsione di dover tenere conto dei «benefici per la collettività conseguibili mediante l'affidamento diretto alla società in house, operando un raffronto comparativo rispetto agli obiettivi perseguibili mediante il ricorso al mercato», in riferimento ai quali non si può ignorare la presenza di una regolamentazione settoriale che di fatto condiziona l'affidamento futuro di un servizio alla struttura dei costi preesistente. Sarebbe opportuno, per altro, chiarire, nel caso dei servizi a rete, il ruolo delle Autorità di regolazione di settore, che sono preposte, in sostanza, a monitorare la ragionevole efficienza delle aziende ed a imporre standard di servizio, che inevitabilmente incidono sulle dinamiche dei costi operativi.