Urbanistica

Abusi, il responsabile dell'ufficio tecnico deve denunciarli all'autorità giudiziaria solo se è certo dell'irregolarità

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di Andrea Magagnoli

Il responsabile dell'ufficio tecnico di un comune che venga a conoscenza di abusi edilizi è tenuto a comunicarne la loro esistenza all' autorità giudiziaria, nel solo caso però in cui venga verificata con certezza la violazione alla normativa. La Corte di cassazione con sentenza n.16577/2019 depositata lo scorso 16 aprile pone il principio di diritto per il quale, nel caso in cui al responsabile di un ufficio tecnico comunale, pervenga la notizia certa di un abuso edilizio costituente illecito penale egli sia obbligato a darne notizia all' autorità giudiziaria.

Il caso di specie trae origine dalla condanna del responsabile di un ufficio tecnico comunale, per il reato di cui all'art 361 del codice penale, che sanziona l' omessa comunicazione all'autorità giudiziaria di un reato da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza. La condanna traeva origine dall' opinione dei giudici di secondo grado, che avevano interpretato la normativa in maniera estensiva ritenendo in ogni caso, che dall'esercizio di una pubblica funzione discenda in via automatica un obbligo di informare l'autorità giudiziaria circa la presenza di eventuali reati.

L'imputato ricorreva, allora per Cassazione, sostenendo che la condanna era del tutto illegittima, dato che egli aveva semplicemente svolto una funzione di coordinatore dei servizi, senza essere investito da nessuna funzione inerente all' accertamento di illeciti relativi all' attività che aveva il compito di dirigere. Il procedimento veniva deciso da parte dei giudici della Corte suprema , la cui sentenza fa il punto sulla normativa vigente.

La figura di reato applicata, e sulla base della quale il pubblico funzionario era stato condannato, era quella prevista dall' art. 361 del codice penale; tale norma sanziona una condotta omissiva da parte del pubblico ufficiale e richiede per la sua perfezione l' elemento psicologico del dolo, ovvero la verificabilità di uno stato interiore dell'imputato, che deve essere consapevole degli elementi che costituiscono la condotta illecita.

Tradotto nel caso di specie, tale concetto comporta che il pubblico ufficiale, al quale si contesta la condotta, deve essere ben consapevole dell'illiceità penale del fatto del quale è venuto a conoscenza, e nonostante ciò tenga una condotta del tutto inerte omettendo la doverosa comunicazione. Tuttavia i giudici della Cassazione compiono alcune precisazioni circa i caratteri della condotta illecita. Infatti non in tutti i casi in cui si venga a conoscenza di una notizia di reato, scatta per il pubblico ufficiale l' obbligo di informare automaticamente l'autorità giudiziaria, divenendo attuale il più semplice onere di dare corso agli accertamenti necessari per la verifica della notizia.

Solo nel caso in cui, a seguito dei predetti accertamenti paia indubitabile la rispondenza al vero della notizia, scatta l' obbligo di segnalazione all' autorità giudiziaria del fatto costituente reato, pertanto nell' ipotesi in cui il pubblico ufficiale tenga una condotta del tutto inerte violando il proprio dovere d'informazione, allora potrà ritenersi configurabile il reato di cui all'art 361 codice penale. In tale caso infatti si configura anche il dolo richiesto per la punibilità della condotta, dato che il pubblico ufficiale è consapevole di tutti gli elementi della condotta illecita volendone altresì le conseguenze e gli effetti.

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