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Trasparenza rifiuti, tutti i nuovi adempimenti di Comuni e gestori del servizio

La delibera di Arera prevede un arco temporale di regolazione fino al 31 dicembre 2023

di Sauro Prandi

Dal 1° gennaio scorso, quanto stabilito da Arera con la delibera n. 444/2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati) e nell'allegato (Testo integrato in tema di trasparenza), vige per tutti i Comuni e i gestori così definiti: gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, gestore della raccolta e trasporto, gestore dello spazzamento e del lavaggio della strada; in queste definizioni rientrano i Comuni che svolgono il servizio in economia.

L'operatività era stata fissata inizialmente al 1° aprile 2020, poi differita al 1° luglio 2020, per i Comuni con oltre 5.000 abitanti e gestori del servizio con pari popolazione servita; tutti poi, a partire dal 1° gennaio 2021. La delibera prevedeva un periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2020 e un arco temporale di regolazione fino al 31 dicembre 2023; è verosimile ritenere che la sperimentazione fosse stata prevista per permettere un avvio "soft" in vista di un'applicazione appunto più diffusa a partire dal nuovo anno.

Il tema della trasparenza è trattato nel "Quadro strategico" definito da Arera per il periodo 2019-2021 (delibera n. 248/2019) in cui sono descritti gli obiettivi strategici e le linee di intervento. Ci si riferisce in particolare all'obiettivo «Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione dei servizi» che prevede di:
• migliorare il contenuto informativo delle bollette e degli altri strumenti di comunicazione individuale sulle caratteristiche del servizio secondo criteri di chiarezza e semplificazione;
• promuovere campagne di informazione dei gestori del ciclo dei rifiuti, nei confronti degli utenti sulla caratteristiche delle diverse fasi del ciclo.

Arera esplicita in modo chiaro gli obiettivi derivanti dall'applicazione della delibera: «armonizzare le garanzie a tutela dell'utente, assicurare contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente medesimo ..… prevedendo contenuti minimi obbligatori da riportare sui siti internet, contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, obblighi in materia di comunicazione individuale agli utenti» (delibera, p. 8).

Gli elementi informativi minimi obbligatori sono a carico del gestore che eroga il servizio integrato, o di soggetti distinti che svolgono l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti o di attività di raccolta e trasporto o di di attività di spazzamento e lavaggio strade; all'articolo 3 sono dettagliatamente elencati i contenuti informativi minimi da riportare sul sito internet. Il documento di riscossione (bolletta/fattura/avviso di pagamento a mezzo F24) deve contenere molte informazioni, come del resto gli analoghi documenti riferiti ai consumi di elettricità, gas, acqua: proprio per questo sono previste disposizioni varie (articolo 4), informazioni generali (articolo 5), informazioni sugli importi addebitati (articolo6), informazioni su modalità di pagamento (articolo 7), informazioni sul servizio e su risultati ambientali (articolo 8). Sono previste anche comunicazioni specifiche agli utenti, e se del caso a singoli destinatari, qualora si dia corso a variazioni di rilievo nell'organizzazione del servizio (articolo 9).

Di certo i Comuni, siano essi o no gestori del servizio, e gli stessi gestori del servizio integrato, sono stati impegnati sui vari fronti aperti dall'emergenza sanitaria da Covid-9 e l'applicazione della delibera sulla trasparenza potrebbe non essere stata tra le priorità. Gli aggiornamento richiesti, in particolare quelli informativi sul sito, sono di semplice realizzazione; diverso è quanto previsto in merito al «documento di riscossione» che potrebbe richiedere una reimpostazione del documento nel suo complesso, non solo per gli aspetti grafici, ma soprattutto per le diverse informazioni da riportare.

Arera stessa ha predisposto una serie di informazioni, riferite al servizio rifiuti, riportate nell'«Atlante per il consumatore». Viene trattata, sinteticamente, l'organizzazione del servizio, spiegando cosa sono gli Egato e gli Ato (Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali e Ambito territoriale ottimale), «oggetti sconosciuti» alla larghissima parte di cittadini e imprese fruitori del servizio; come il servizio viene affidato; come è organizzato e come si svolge; il ruolo dell'Autorità. Ancora, quali sono i livelli di qualità del servizio; come si compone il corrispettivo da pagare per il servizio; come è possibile segnalare errori o variazioni di dati e presentare un reclamo al gestore. Arera ricorda anche il proprio «Sportello per il consumatore di energia e ambiente», che pur essendo dedicato alle utenze di energia elettrica, gas ed acqua, riceve anche segnalazioni afferenti il servizio rifiuti, per ora trattate ai soli ai fini statistici. Dalle pagine dell'Atlante è possibile trarre testi da utilizzare poi nei rispettivi siti, in particolare da parte dei Comuni.

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