Fisco e contabilità

Tributi, lo stralcio dimentica le ingiunzioni

La manovra non permette di estendere la novità fuori all’agente nazionale

di Pasquale Mirto

Lo stralcio parziale dei carichi 2000-2015 e la definizione agevolata di quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 riguarda cartelle e accertamenti esecutivi affidati all’agente nazionale della riscossione. Non sono inclusi gli accertamenti esecutivi non affidati ad Ader e le ingiunzioni emesse dal Comune o da un suo ente strumentale. Né il Comune potrebbe autonomamente deliberare una riduzione simile a quella prevista dai commi 227, 228 e 231 della legge 197/2022, perché si tratterebbe di un condono, precluso alla potestà regolamentare. Una norma consentirebbe una simile decisione (articolo 13, legge 289/2002), ma è stata oggetto di un contrasto interpretativo tra Mef e Corte dei Conti. Per il Mef (nota prot. 2195/2004 e nota prot. 23873/2012) si tratta di norma a regime, mentre per la Corte dei conti di norma una tantum (sezione giuridizionale Campania, n. 976/2011). La Cassazione si è assestata sulla posizione dei giudici contabili (n. 7314/2014).

La tesi che il Comune non possa disporre condoni, neanche parziali, è confermata da una precedente definizione agevolata, prevista dall’articolo 6 del Dl 193/2016 per i carichi 2000-2016. Il decreto (articolo 6-ter) permetteva agli enti di deliberare la definizione delle ingiunzioni, con l’abbuono delle sanzioni.

La legge di Bilancio 2023 non ha replicato questa possibilità. Anche se va rammentato che la Corte Costituzionale, nello scrutinare la definizione del 2016, aveva ritenuto corretta la decisione di rimettere agli enti la decisione sull’estensione della definizione agevolata ai crediti non affidati al riscossore pubblico, «nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze».

Da più parti si auspica una tempestiva modifica della norma, che permetta di evitare la disparità di trattamento oggi esistente tra i contribuenti, il cui importo finale da pagare dipende dalla modalità di riscossione scelta dal Comune.

Infine, va segnalata anche una zona grigia, riguardante i ruoli affidati ai concessionari scorporati, i quali non possono essere considerati agenti della riscossione, come statuito dalla Corte Costituzionale (sentenze 51/2019 e 66/2022). Mentre la Consulta è stata chiara nel ritenere che le proroghe sulle comunicazioni di inesigibilità dell’agente della riscossione non sono applicabili alle scorporate (che hanno ruoli 2000-2006), per quanto riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall’articolo 4 del Dl 119/2018, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile.

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