Urbanistica

Nuove costruzioni sempre più green: dal 13 giugno energia da fonti rinnovabili almeno per il 60%

Impatto ad ampio spettro per la direttiva Red II, ma gli incentivi aiutano: guida alle novità del Dlgs 199/2021

di Mariagrazia Barletta

Dal prossimo 13 giugno diventano più severi gli obblighi di utilizzo di energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e per le cosiddette ristrutturazioni rilevanti. A prevederlo è il Dlgs 199/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021, che attua la direttiva Ue 2018/2001, la cosiddetta Red II. I nuovi obblighi portano al 60% la quota di consumi che deve essere coperta attraverso l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'incremento percentuale di dieci punti si applica agli edifici privati di nuova costruzione e a quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Per gli edifici pubblici tale soglia sale al 65 per cento. Per la definizione di ristrutturazione rilevante si fa riferimento al Dlgs 28 del 2011. Vi rientrano gli interventi di ristrutturazioni integrale degli involucri di edifici con superficie utile superiore a 1000 mq e le demolizioni e ricostruzioni di immobili esistenti. Le nuove regole valgono per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs.

La percentuale di integrazione
I consumi da soddisfare per il 60% (o per il 65% in caso di edifici pubblici) attraverso impianti a fonti rinnovabili sono quelli relativi alla somma di tre componenti: produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e raffrescamento estivo. Contemporaneamente, la sola produzione di acqua calda sanitaria deve essere coperta al 60% attraverso fonti rinnovabili (65% per gli immobili di proprietà pubblica).

La potenza elettrica
Laddove sussiste l'obbligo, viene incrementata anche la potenza elettrica degli impianti a fonti rinnovabili da installare. Viene infatti modificato il coefficiente che, moltiplicato per la superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno, permette di ricavare la potenza elettrica da installare. Tale coefficiente, prima pari a 0,02 ora passa a 0,025 per gli edifici privati esistenti e a 0,05 per quelli di nuova costruzione. Ad esempio, un edificio con impronta al suolo di 1200 mq ora è obbligato ad installare impianti alimentati a fonti rinnovabili per 24 KW; dal 13 giugno la potenza salirà a 30 KW per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e a 60 KW in caso di nuova edificazione. Nel calcolo della superficie in pianta – viene specificato nel nuovo Dlgs – non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. I KW ricavati per gli edifici privati vanno incrementati del 10% in caso di immobili pubblici.

Le regioni possono prevedere regole più severe
Rispetto al Dlgs, le regioni e le provincie autonome possono stabilire obblighi più severi di integrazione di impianti rinnovabili, ma è anche consentito loro di prevedere che le nuove prescrizioni possano essere rispettate in tutto o in parte ricorrendo a impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse. Ciò è consentito qualora sia necessario assicurare la qualità dell'aria. Gli atti normativi di regioni e comuni devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs, ossia entro il 13 giugno 2022.

Esoneri
L'obbligo di rispettare le percentuali del 60 e 65% decade se l'edificio è allacciato ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento efficiente. C'è però un'altra condizione da rispettare: il teleriscaldamento e il teleraffrescamento devono rispettivamente coprire l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e per il raffrescamento. Rispetto alla normativa vigente, vengono introdotti due casi di deroghe. Sono infatti esonerati gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione, nonché gli edifici dei corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d'uso.

No al fotovoltaico a terra
Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge in termini di potenza termica e di percentuale di consumi da coprire tramite rinnovabili. Gli impianti da fonti "pulite" devono essere necessariamente posizionati all'interno o sopra gli edifici, oppure nelle loro pertinenze.

Nuove prescrizioni per i tetti piani
Il Dlgs 199rispetto al Dlgs 28 del 2011, introduce nuove prescrizioni nel caso in cui per ottemperare ai nuovi obblighi l'impianto a fonti rinnovabili venga installato su un tetto piano. Nel caso di tetti piani, si legge nell'allegato III che definisce nel dettaglio i nuovi oneri, «la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm».

Immobili tutelati
I nuovi obblighi si applicano anche in caso di vincolo culturale, per le bellezze paesaggistiche individuali e d'insieme (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in caso di vincoli derivanti dai piani urbanistici. Se però il rispetto delle prescrizioni dovesse comportare un'alterazione incompatibile con il carattere e l'aspetto del bene culturale o paesaggistico, allora l'impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi va evidenziata dal progettista nella relazione tecnica "ex legge 10" e «dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili». Nei casi in cui le prescrizioni sulle rinnovabili si scontrano con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio può essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell'allegato III al Dlgs.

Dal 2024 possibile estensione degli obblighi per uffici, ospedali e centri commerciali
A partire dal 1° gennaio 2024 le percentuali di integrazione di impianti a fonti rinnovabili sono rideterminate con cadenza almeno quinquennale. In occasione di tale revisione, dovrà essere valutata l'estensione dell'obbligo di utilizzo di rinnovabili anche per gli uffici, gli ospedali e gli edifici commerciali, con superficie utile superiore a 10mila mq anche se non sottoposti a ristrutturazione.

La relazione "ex legge 10" va inviata al Gse
Quando si ricade nei nuovi obblighi è necessario inviare la relazione tecnica "ex legge 10" al Gse. I relativi dati andranno ad implementare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici.

Estensione degli incentivi statali per la promozione di rinnovabili
Un'altra novità riguarda gli incentivi statali. Questi non sono più preclusi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in edifici esistenti per ottemperare agli obblighi di integrazione stabiliti dalla legge. Attualmente, infatti, accede agli incentivi statali per la promozione delle rinnovabili solo la quota eccedente quella necessaria all'adeguamento alle prescrizioni di legge. Con il nuovo Dlgs possono beneficiare gli incentivi statali (inclusi i fondi di garanzia e i fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato) anche gli impianti realizzati su edifici esistenti (quelli a servizio di immobili di nuova costruzione non godono dello stesso privilegio) al fine di ottemperare ai nuovi obblighi.

Linee guida del Cti entro il 29 gennaio 2022
Entro il 29 gennaio 2022 (entro 60 giorni dalla pubblicazione del Dlgs 199 sulla Gazzetta ufficiale), il Comitato termotecnico italiano (Cti) dovrà predisporre delle linee guida sui nuovi obblighi, comprensive di esempi e calcoli numerici.

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