Amministratori

Vietato al Comune chiamare in giudizio l'agenzia delle Entrate

Resta la possibilità per la Procura erariale di intraprendere eventuali iniziative qualora ravvisasse ipotesi di responsabilità per danno

di Claudio Carbone

Il Comune non può promuovere l'azione di responsabilità erariale nei confronti dell'agenzia delle Entrate per inerzia nelle attività di riscossione delle entrate affidate. Resta, tuttavia, la possibilità, per la Procura erariale, di intraprendere eventuali iniziative qualora ravvisasse ipotesi di responsabilità per danno erariale emergente dai fatti presi in esame. È quanto emerge dalla sentenza n. 252/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, su istanza di un Comune che per effetto di ricorsi proposti da automobilisti a diversi giudice di pace aveva subito la perdita del credito e la condanna al pagamento delle spese di lite, in solido con la concessionaria, a seguito dell'accertamento della mancata prova della notifica della cartella esattoriale, e/o comunque dell'assoluta mancanza di atti interruttivi. Come è noto, quando il credito vantato deriva da inosservanza dolosa o gravemente colposa di obblighi di impiego o di servizio, la pubblica amministrazione è tenuta a darne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente che, a sua volta, ha la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa che esercita dopo l'espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata.

La titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale esclude, quindi, che la pretesa patrimoniale connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dall'avente il diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di responsabilità, in cui l'amministrazione danneggiata deve limitarsi a proporre la denuncia di danno o ad intervenire ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del pubblico ministero. Nella vicenda in esame, il Giudice contabile ha ravvisato da un lato, la giurisdizione del giudice contabile ma, dall'altro, il difetto di legittimazione attiva della parte istante, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta perché:
1. non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge;
2. non vi sarebbe alcun intento di impugnare un atto o un provvedimento;
3. risulterebbe proposta senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo previsto per il discarico (ex articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999);
4. estenderebbe oltre modo, extra legem, all'agente della riscossione un'ipotesi di responsabilità amministrativo contabile che ha, invero, natura personale (ossia dei singoli funzionari e/o dipendenti);
5. sottoporrebbe al giudizio della Corte dei conti la cognizione di una normale azione di responsabilità contrattuale ex articoli 1218 e 1223 del codice civile «in corso di rapporto»; iniziativa che certamente esorbita dai limiti della giurisdizione del giudice contabile, essendo conoscibile, al limite ed in astratto, dal giudice ordinario o, a tutto voler concedere dal Giudice amministrativo, ove si ritenga, più correttamente, che la fattispecie è annoverabile nell'ambito delle concessioni di pubblico servizio di cui all'articolo 133, comma 1, lettera c) del Cpa.

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