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Tari, caos di competenze sui nuovi standard di qualità

di Maurizio Fogagnolo

La delibera n. 15/2022 di Arera con cui è stato approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani» sta creando notevoli difficoltà ai Comuni e ai Gestori nella definizione del Pef 2022.

Per migliorare il servizio e far convergere le situazioni locali verso modelli di gestione omogenei sono stati infatti previsti nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, rilevanti anche ai fini Tari, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma in relazione ai quali Arera ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (Etc, ancora da definire se da individuare nei gestori o nei Comuni, a fronte delle singole norme regionali) dovranno scegliere, entro il 31 marzo, uno dei quattro schemi regolatori previsti, individuando i costi connessi già nel Pef 2022-2025, la cui approvazione dovrebbe intervenire entro il 30 aprile.

L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nei singoli contratti di servizio o nelle carte della qualità, costituisce un'attività generalmente imputabile al gestore e non al Comune, cui compete generalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della Tari.

Poiché nella delibera Arera ha confermato che ogni Etc dovrà adottare un'unica Carta della qualità del servizio recante, con riferimento a ogni servizio, l'indicazione dello schema regolatorio di riferimento e dei relativi standard di qualità contrattuale e tecnica, nonché di eventuali standard migliorativi, appare evidente che, per definire questi schemi regolatori sarà in primo luogo necessario individuare chi sia il soggetto competente a verificarli e a stabilirne la portata.

Per quanto il Dlgs che prevedeva l'obbligo di individuare gli Ato sia stato recepito in modo differenziato a livello regionale, in generale il ruolo dei Comuni nell'individuazione dello schema risulta comunque secondario, perché il servizio di igiene urbana è caratterizzato da molteplici profili tecnico-organizzativi che vedono come attore principale il gestore.

Gli ambiti in relazione ai quali i Comuni dovranno operare la scelta prevista da Arera sono solo quelli relativi:
• alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
• all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
• alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
• alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

Considerato che tutti questi profili indicati trovano la propria disciplina nel regolamento Tari approvato dal Comune e che la loro integrazione sulla base dei parametri qualitativi individuati da Arera dovrà intervenire mediante un'eventuale modifica del regolamento, al termine del 31 marzo 2022 indicato da Arera per l'individuazione dello schema regolatorio applicabile dal 2023 non potrà essere attribuita natura perentoria. In ogni caso, sarà opportuno che la Giunta individui entro il termine gli ambiti di adeguamento/integrazione del regolamento Tari, che il Consiglio dovrà poi introdurre, per assicurare il rispetto dei nuovi standard.

I Comuni dovranno poi trasmettere al gestore queste valutazioni, per l'adozione dei provvedimenti e per definire lo schema di riferimento. Il tutto, se possibile, nel rispetto del termine del 31 marzo, che ha peraltro perso significato con lo slittamento al 31 maggio del termine di approvazione dei bilanci comunali.

In questo contesto, apparirebbe quindi opportuno un ulteriore intervento di Arera, per spostare il termine del 31 marzo e per chiarire quali siano le competenze attribuite ai Comuni e ai gestori.