Appalti

Leasing sulle «opere fredde», il nuovo codice appalti riscrive le regole sull'allocazione del rischio operativo

Se il rischio operativo non è correttamente trasferito all'operatore economico la locazione impatta sul debito dell'ente

di Corrado Mancini

Lo schema del nuovo codice degli appalti conferma la locazione finanziaria (leasing) come strumento per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.

La locazione finanziaria risulta particolarmente efficace per la realizzazione di opere finalizzate a erogare servizi di pubblica utilità senza tariffazione sull'utenza, ovvero con un livello di tariffazione minimo che non permette il recupero del capitale impiegato (cosiddette "opere fredde" come, ad esempio, ospedali, scuole, palestre, caserme, uffici pubblici, immobili a uso pubblico eccetera). E, inoltre permette di velocizzare le procedure, attraverso, ad esempio, un'unica procedura di gara per selezionare progettista, costruttore, gestore e finanziatore, così da assicurare una adeguata certezza dei tempi e dei costi di realizzazione, riducendo la possibilità di perizie suppletive, riserve nonché di ricorsi durante la procedura e l'esecuzione dei lavori.

In questo senso l'articolo 196 del nuovo codice degli appalti conferma in gran parte le disposizioni contenute nell'articolo 187 del Dlgs 50/2016 con alcune specificità. Innanzitutto viene previsto che l'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto. L'obbligo di riscatto, al termine della locazione, è anche previsto qualora l'opera sia realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario. Altra novità è costituita dalla possibilità di prevedere nel contratto la facoltà di riscatto anticipato.

Ma la precisazione più rilevante è riportata nel comma 3 del citato articolo 196 dove viene disposto che «se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano, le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori». Questa doppia valenza del contratto si riflette anche sulla contabilizzazione delle spese generate.

Nel caso in cui il rischio operativo risulti correttamente allocato sull'operatore economico si determina la fuoriuscita della spesa dal bilancio pubblico e l'allocazione nel bilancio del privato. Perché ciò avvenga è necessario il trasferimento del rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende il rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Si considera che l'operatore economico abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali e alla luce del contesto economico, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto del contratto. La parte del rischio trasferita deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita non sia puramente nominale o trascurabile. In questo caso l'investimento non impatta sul debito dell'ente ed è quindi neutro ai fini della finanza pubblica. I canoni corrisposti all'operatore economico vengono contabilizzati come spesa corrente e l'opera entra a patrimonio solo tramite l'eventuale contributo in c/investimenti o il valore di riscatto finale.

Qualora invece il rischio operativo non risulti correttamente trasferito all'operatore economico il leasing impatta sul debito dell'ente, anche ai fini del computo del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, con la conseguenza che costituisce debito che finanzia l'investimento. Pertanto, il leasing finanziario è registrato con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cosiddetto "metodo finanziario" al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene. Deve essere rilevato il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, anche se formalmente il bene non è di proprietà dell'ente, dal punto di vista contabile è preso in carico dallo stesso, inventariato tra i beni in leasing e oggetto di ammortamento. I canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale da iscrivere tra i rimborsi di prestiti della spesa, alla fine del contratto di leasing, la spesa per l'esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.

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