Riscossione, proroga di due anni per le ingiunzioni 2020-21 e di 542 giorni per quelle successive - Le istruzioni dell'Ifel
I chiarimenti della Fondazione a supporto dei Comuni nella comprensione degli articoli 67 e 68 del Dl «Cura Italia»
I termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono prorogati di 85 giorni, mentre per la notifica delle ingiunzioni fiscali va considerata la proroga di due anni per quelle in scadenza nel 2020-2021, ovvero di 542 giorni per quelle successive.
Lo ha chiarito l'Ifel con una nota finalizzata a fornire supporto ai Comuni nella comprensione degli articoli 67 e 68 del Dl 18/2020 (decreto "Cura Italia"), riguardanti la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate a causa dell'emergenza da Covid-19.
In particolare l'articolo 67 ha sospeso i «termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori» dall'8 marzo al 31 maggio 2020, senza comunque bloccare le attività propedeutiche alla formazione degli atti ma prevedendo una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni.
Il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 ha precisato che l'effetto della disposizione in commento è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Pertanto, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020). Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'articolo 1, comma 161, legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno fissati al 26 marzo 2022 e così via, come indicato nell'apposito schema temporale fornito dall'Ifel.
La proroga non potrà invece riguardare le omissioni successive alla data dell'8 marzo 2020, come nel caso dell'omessa dichiarazione Imu 2019 (scadenza adempimento 31/12/2020) o per l'omesso versamento Imu 2020. Si è infatti al cospetto di termini che iniziano a decorrere dopo l'8 marzo 2020 e che non possono quindi rientrare nel campo di operatività della sospensione.
Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'articolo 68 del Dl 18/2020 ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni. Poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1, Dlgs 159/2015) e quindi per 542 giorni. L'Ifel chiarisce che si applica anche il comma 2 del citato articolo 12, che proroga i termini «fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione». Pertanto, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate al 31 dicembre 2023, cioè al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 12 citato, di 542 giorni. Il tutto meglio descritto nell'apposito schema temporale fornito dall'Ifel.