Amministratori

Corte dei conti flessibile sulle micro-partecipazioni

L’aggregazione dei servizi investe anche le scelte sull’organizzazione societaria

di Stefano Pozzoli

Il processo di riorganizzazione dei servizi a rete passa inevitabilmente anche da interventi di natura societaria in cui, data la scelta di aggregare questi servizi in ambiti territoriali ottimali, sono coinvolti Comuni di varia dimensione e di diversa capacità amministrativa.

Si trovano quindi ad assumere decisioni in merito ad acquisti di quote azionarie Comuni grandi e medio grandi, nei confronti dei quali le pretese possono e devono essere più elevate, e Comuni di piccole dimensioni, ai quali occorre certo segnalare le carenze delle procedure amministrative adottate ma non per questo è giusto spingersi a bocciare operazioni complessivamente sane.

Pare questo il ragionamento seguito dalla sezione di controllo per la Liguria della Corte dei conti nell’esprimersi per il suo parere ex art. 5 del Tusp con deliberazione n. 51/2023 nei confronti del Comune di Urbe (Sv), che ha sottoposto alla Corte la sua scelta di acquisire una quota simbolica di una società dei rifiuti che si candida a diventare soggetto gestore dell’ambito territoriale ottimale del servizio rifiuti, secondo la modalità in house providing (esattamente si tratta di 100 azioni della società Sat Spa, per la somma di 228 euro corrispondenti allo 0,00181% del capitale sociale).

È chiaro che la modestia dell’importo non giustifica, di per sé, una trascuratezza nell’istruttoria e nel processo decisionale seguito, ma è pur vero che il livello degli approfondimenti va commisurato ai valori, e ai rischi connessi, in campo.

Anzitutto, fermo che la decisione di procedere per l’affidamento in house è già stata effettuata in sede di assemblea dei sindaci di bacino, e che questo esula dall’esame della Corte, «dato lo scarso margine di discrezionalità residuante in capo all’ente procedente (…) le argomentazioni esplicitate nell’atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta dell’acquisizione della partecipazione».

La Corte apprezza peraltro il processo di razionalizzazione territoriale: «SAT S.p.A. non è l'unica società a partecipazione pubblica operante nel settore della raccolta dei rifiuti nella Provincia di Savona, (…) nella delibera in esame si dà atto della costituzione "di un unico soggetto giuridico attraverso un aumento di capitale sociale di S.A.T. S.P.A. […] e attraverso il conferimento da Finale Ambiente S.P.A. del ramo d'azienda igiene urbana a S.A.T. S.P.A.».

Si esprimono critiche, invece, in merito alla analisi di sostenibilità finanziaria «in quanto l'ente si limita a dare atto della circostanza che i bilanci degli ultimi sei esercizi (…) sono in attivo». Manca, però, uno studio previsionale della fattibilità dell'attività di impresa che si intende affidare alla società.

Ancora, «non si rinviene alcuna valutazione circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione rispetto alla specifica situazione del comune. (…) tuttavia, la Sezione prende atto del fatto che l'entità della partecipazione (…) è irrisoria».

Inoltre «si rileva l'assenza, nella documentazione prodotta, di qualsivoglia motivazione in merito alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità».

Per di più, ci si «limita ad affermare (…) la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della possibilità di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti secondo il modello dell'in house providing, in assenza di specifica motivazione».

Infine, «nessuna argomentazione è spesa dalla delibera in esame con riferimento alla compatibilitàdell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

Nonostante le criticità, e si condivide pienamente la scelta, la Sezione non conclude con un parere negativo.

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