Appalti

Anac: inversione procedimentale solo per rendere più spedita la fase della gara

Ciò che si pospone è solo la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati nel Dgue

di Stefano Usai

L'Anac, con la deliberazione n. 588/2022, chiarisce alcuni aspetti applicativi della fattispecie dell'inversione procedimentale (articolo 133, comma 8 del Codice) precisando che già in fase preliminare, ante valutazione delle offerte, la stazione appaltante può verificare i documenti/dichiarazioni che non siano relativi al Dgue e quindi ai requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione.

L'ambito applicativo
L'autorità anticorruzione interviene sul quesito circa la corretta applicazione della cosiddetta inversione procedimentale ovvero sulla possibilità (nelle procedure aperte) di valutare direttamente le offerte rinviando l'escussione della documentazione e la verifica dei requisiti generali/speciali solo nei confronti dell'aggiudicatario (anche altri competitori su decisione della stazione appaltante). Sulla fattispecie - estesa anche agli appalti ordinari fino al 30 giugno 2023 dai provvedimenti emergenziali -, nella deliberazione si precisa come la scelta miri a velocizzare il segmento della gara ed è quindi necessaria una attenta prevalutazione da parte del Rup se prevederla o meno negli atti di gara.
Con l'inversione, pertanto, ciò che si pospone e succede alla valutazione delle offerte tecnico/economiche, è solo la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati nel Dgue.
Il meccanismo in questione non si estende, si legge nella deliberazione, «alle verifiche che hanno ad oggetto informazioni e documenti diversi da quelli presentati a comprova dei requisiti di partecipazione». Ad esempio, il corretto pagamento, se dovuto, del contributo a favore dell'Anac, l'acquisizione del Passoe e/o la corretta composizione dei concorrenti, la presenza della garanzia provvisoria ex articolo 93 del codice dei contratti pubblici e l'eventuale impegno al rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o patti di integrità possono essere oggetto di verifica preliminare «rispetto all'esame delle offerte, anche nel caso di ricorso all'inversione procedimentale».
Non è escluso, pertanto, che tali attività preliminari possano determinare già necessità di esclusioni e/o di procedere con il soccorso istruttorio. Quest'ultimo ben potrà essere posposto alla fase successiva alla verifica delle offerte visto che potrebbe anche risultare inutile/irrilevante.
L'aspetto su cui si sofferma l'Anac, anche con il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2020 (in cui si è chiarito che l'inversione può operare solo nel caso di procedure aperte e non anche nel caso di procedure negoziate), è che la decisione/scelta di invertire le fasi classiche della procedura di affidamento deve essere adottata solamente nel caso in cui, realmente, ciò determini una maggior speditezza del procedimento e quindi, preferibilmente, «quando partecipino alla gara un numero minimo di concorrenti da indicare preventivamente nel bando oppure quando è adottato il criterio del prezzo più basso». Oggettivamente, l'utilizzo dell'inversione procedimentale nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe determinare più di un di un contenzioso.

Il nuovo codice degli appalti
L'inversione procedimentale, nel nuovo codice, è stato "istituzionalizzato" nel comma 3 dell'articolo 107 (Principi generali in materia di selezione).
La nuova norma, oltre a pretendere – come l'attuale -, l'espressa previsione negli atti di gara, puntualizza, in modo forse non necessario, che la «facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte».
Nella relazione si specifica che la fattispecie viene introdotta in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi (lett. m) e con il divieto «di gold plating».
Più nel dettaglio si precisa che la finalità è quella di determinare «una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti» e che risulta «espressamente prevista in diversi Stati membri (quali Germania e Francia)».

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