Amministratori

Pianificazione delle aree portuali, la Corte costituzionale «rimette in gioco» le Regioni

Bocciato l'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto legge 121/2021

di Pietro Verna

L'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto legge 121/2021 che modifica l'articolo 5 della legge 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) viola il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, invade le attribuzioni delle regioni e viola il codice dei beni culturali e del paesaggio. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 6/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui:
• non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema portuale (Dpss) sia accompagnato da «una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto per la futura pianificazione»;
• non prevede che il Dpss sia approvato «nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale […]»;
• ricomprende nel Dpss «ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale»;
• equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal Dpss alle «zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio» e, dall'altro, impone alle regioni l'adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di quarantacinque giorni.

La sentenza della Corte costituzionale
L'Alta Corte ha statuito che l'omessa previsione della relazione illustrativa del Dpss «priverebbe irragionevolmente la programmazione del suo fondamentale documento esplicativo, rendendone oscuri scelte e criteri», ed ha evidenziato che l'approvazione del DPSS sulla base del «solo» parere del comune violerebbe l'art. 117, comma terzo, che attribuisce alle regioni la potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio» e «porti civili». Ciò non mancando di rilevare altre due elementi a sfavore del legislatore statale: l'inapplicabilità della disposizione che estende la circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale alle zone ubicate al di fuori degli scali marittimi («Il legislatore statale […] non indica alcun criterio, geografico o funzionale, per l'individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all'ambito portuale di ciascun porto, quanto al sistema. Viene, così, rimessa alla stessa Autorità chiamata all'esercizio delle funzioni amministrative l' individuazione del perimetro territoriale in cui esse possono essere esercitate ») e la «forzosa» assimilazione delle aree urbane di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 alle aree portuali. Assimilazione che - recita la sentenza- viola il principio di uguaglianza «per ingiustificata omologazione di situazioni differenti» e che non tiene conto concilia dell' art. 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che assoggetta a vincolo paesaggistico «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare».

Da qui la pronuncia in narrativa che conferma l' orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui:
• nelle materie di potestà legislativa concorrente, è richiesto lo strumento dell'« intesa» in relazione ad atti di programmazione ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (sentenza n. 78 del 2018; in senso conforme: sentenza n. 261/2015 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 133/2014 «nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni»; sentenza n. 79 del 2011 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 40/2010 «nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali" avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti»);
• la protezione del paesaggio «richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale […] affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni» (sentenze n. 240 e n. 130 del 2020, n. 86 del 2019 n. 66 del 2018) dal momento che «il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico» ( sentenza n. 240/2020).

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