Amministratori

Frequenza degli eventi e pubblicità caratterizzano il «pubblico spettacolo» subordinato all'autorizzazione

Conta anche la presenza significativa di avventori rispetto al funzionamento ordinario del locale

di Pippo Sciscioli

La frequenza degli eventi di intrattenimento musicale, la sistematica pubblicità tramite social network, la presenza di strumentazione professionale musicale e di un disk jockey, la presenza significativa di avventori in occasione di eventi rispetto al funzionamento ordinario del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sono elementi sintomatici di un'attività imprenditoriale di intrattenimento musicale, subordinata al rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo (articolo 68 del Tulps).

Lo spettacolo musicale, anche in presenza di questi soli indici e in assenza del pagamento del prezzo del biglietto di ingresso o della maggiorazione del costo della consumazione, assume di per sè natura prevalente e non più ancillare rispetto all'attività di pubblico esercizio cui si abbina, acquisendo autonoma rilevanza imprenditoriale.

Con queste motivazioni il Tar Lecce, con la sentenza n. 1303/2021, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una caffetteria contro il provvedimento interdittivo del Comune di cessazione dell'attività di musica dal vivo e di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione.

L'ente locale aveva accertato presso l'attività commerciale la ripetività di eventi musicali, la presenza in occasione degli stessi di un numero di persone partecipanti maggiore rispetto a quello accertato in altri giorni, la frequente pubblicità degli eventi, la presenza di una dotazione strumentale tipica degli intrattenimenti musicali, elementi incompatibili con la semplice attività di pubblico esercizio ma chiaramente espressivi di una diversa attività imprenditoriale, meritevole di una separata e diversa autorizzazione comunale.

Appunto quella ex articolo 68 del Tulps rilasciata dal Suap, preceduta dalla certificazione di agibilità ex articolo80 su conforme parere della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riferita- fra le altre attività- a spettacoli musicali in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Secondo la pronuncia del Tar salentino che richiama il precedente del Consiglio di Stato (sentenza n. 818/2018), per la configurazione della nozione di pubblico spettacolo e della correlata imprenditorialità dell'attività, non è richiesta neanche la necessaria presenza dello scopo di lucro, cioè la creazione di utili per l'organizzatore.

É invece sufficiente l'economicità della gestione. Concetto nato nell'economia e poi fatto proprio dal diritto, che si determina in base alla semplice copertura dei costi con i ricavi.

In sostanza, non è necessario che vi sia un utile e che dunque i ricavi superino i costi perchè ci sia un'autonoma attività imprenditoriale e dunque anche di pubblico spettacolo, essendo sufficiente l'equilibrio di bilancio della gestione.

Per lo meno i costi devono essere pari ai ricavi.

Infatti, in base all'articolo 2082 del codice civile, è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività "economica" organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

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