Amministratori

Notifiche digitali estese ai «delegati» per chi non usa internet

Il delegato può accedere alla piattaforma per reperire, consultare ed acquisire tutti gli atti notificati dalle amministrazioni

di Pasquale Mirto

La bozza del decreto Semplificazioni inserisce nelle misure per la transizione digitale anche quelle relative alla diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni.

La notifica digitale è stata disciplinata dal comma 405 della legge 160/2019, il quale, al fine di rendere «più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, e provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione» ha previsto lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche. L'attuazione è stata affidata alla società Pago.pa, la quale si avvale per lo sviluppo della piattaforma del fornitore del servizio universale postale.

Le modalità di funzionamento della piattaforma digitale sono disciplinate dall'articolo 26 del decreto semplificazioni del 2020 (il Dl 76/2020), e ora il nuovo decreto semplificazioni aggiunge ulteriori correttivi normativi, volti a meglio definire il procedimento di notifica, fermo restando che l'avvio delle notifiche digitali è subordinato all'emanazione di decreti a oggi non ancora emanati.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che, oltre a comportare, nelle intenzioni del legislatore, un risparmio economico, dovrebbe limitare le contestazioni sulle mancate notifiche e sul difetto di notifica, elementi questi che occupano spesso molte pagine dei ricorsi avverso gli atti della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento agli atti di accertamento tributari, alle ingiunzioni fiscali e cartelle di pagamento.

Per le persone fisiche è prevista la figura del "delegato", al quale viene conferito il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare ed acquisire gli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni.

Il nuovo decreto semplificazioni, tra l'altro, disciplina in dettaglio le procedure di notifica per irreperibilità, diverse da quelle della temporanea assenza, indicando le verifiche da effettuare ed il contenuto di una sorta di relata che poi deve essere resa disponibile sulla piattaforma, prevedendo, altresì, che la notificazione si perfezioni nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.

Per quanto riguarda il sistema a regime, è previsto che le amministrazioni, anche in ambito tributario, in alternativa alle altre modalità di notifica, possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici da notificare. Il gestore della piattaforma rende disponibili gli atti da notificare ai destinatari degli stessi o ai loro delegati. Possono essere notificati anche atti nativi analogici, trasformati in documenti informatici con attestazione di conformità all'originale cartaceo.

Il gestore, ricevuto l'atto per la notifica, invia al destinatario con pec l'avviso di avvenuta ricezione con l'indicazione dello IUN (identificativo univoco della notificazione). Se la casella di posta elettronica è satura o non è più valida, viene effettuato un secondo tentativo dopo sette giorni dal primo invio. Se anche questo tentativo non va a buon fine, il gestore ne dà notizia al destinatario a mezzo raccomandata.

Se il soggetto destinatario è sprovvisto di pec, l'avviso di ricezione è notificato in formato cartaceo a mezzo posta, secondo le modalità di notifica degli atti giudiziari, di cui alla legge 890/1982.

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