Accesso agli atti, ok a copia dei documenti inviati all'autorità giudiziaria
Pa e privati gestori di pubblico servizio non possono rigettare le richieste di accesso ai documenti sul mero rilievo che gli stessi sono stati trasmessi alla autorità giudiziaria alla quale quindi l'istante deve rivolgersi seguendo le regole dettate dal codice di procedura penale. La disciplina dell'accesso amministrativo non contempla tra i casi di esclusione del diritto a copia, la "generica" contemporanea detenzione dei documenti da parte di altra amministrazione o autorità dello Stato ai quali possono essere chiesti attraverso un canale parallelo o alternativo. Secondo il Tar Lazio (sentenza n.6756/2021) ambedue i settori dell'ordinamento disciplinano autonomamente il diritto di accesso sulla base di regole proprie che ammettono o escludono il diritto di visionare o fotocopiare il medesimo documento. E ciò perché quelle regole, interne a ciascuno dei due settori ordinamentali di disciplina del diritto di accesso, costituiscono distinti e indipendenti microcosmi del «diritto a sapere» per curare e soprattutto per difende i propri interessi nelle sedi e modi ritenuti più opportuni.
Autosufficienza regolatoria
La disciplina dell'accesso amministrativo si connota per una sostanziale «autosufficienza regolatoria». In altre parole la regola da seguire in forza della quale consentire o escludere il diritto alla visione degli atti va ricercata unicamente nelle disposizioni dettate dalla legge sull'accesso documentale e relativi regolamenti attuativi. In tale disciplina tra le ipotesi di esclusione del diritto in parola non è contemplata l'esistenza di una sopraggiunta «fase di applicazione» di parallela previsione di altro ramo dell'ordinamento. La ragione che sottende la disciplina, in ciascun settore, di distinte e affiancate regolamentazioni dell'accesso allo stesso documento o atto, risiede nel fatto che esso può presentare diversi livelli di "interesse". E l'ordinamento proprio in ragione della contestuale rilevanza del documento nei separati settori, contempla e detta autonome regole su condizioni, presupposti ed eventuali esclusioni del diritto di accedere al medesimo atto.
Gli strumenti di tutela
La Pa deve consentire al privato l'accesso al documento amministrativo se questo contiene notizie e dati che attengono alla situazione tutelata, in quanto la fondano, la integrano, la rafforzano ovvero con essa interferiscono poiché la ledono o ne diminuiscono gli effetti. Di conseguenza ogni altra indagine sull'utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento o sull'ammissibilità e tempestività della domanda di tutela prospettata, è gratuita. Così come è arbitraria l'indagine sulla natura degli strumenti di tutela che il privato ha a disposizione, poiché essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi, o persino di natura non riparatoria.