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Rsu, dal 1° febbraio il via alle liste elettorali - Le istruzioni dell'Aran

Negli enti locali si dovrà avere un solo seggio per ogni amministrazione

di Arturo Bianco

Le regole operative per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rsu in tutte le Pubbliche amministrazioni sono dettate dalla circolare Aran n. 1/2022 «Rinnovo delle Rsu. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni». Essa fornisce le indicazioni per lo svolgimento di questo appuntamento che assume uno straordinario rilievo sia a livello nazionale, perché consente la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sia a livello di singolo ente per la formazione delle rappresentanze sindacali. Ricordiamo che l'Aran ha ripetutamente chiarito che senza la presenza della Rsu non si può dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Nella giornata del 5 aprile si insedieranno i seggi elettorali in tutte le amministrazioni; nella stessa giornata, nonchè nei successivi 6 e 7 aprile i dipendenti voteranno e nella giornata dello 8 aprile si svolgeranno gli scrutini, i cui esiti dovranno essere comunicati esclusivamente in modalità telematica all'Aran. Negli enti locali si dovrà avere un solo seggio per ogni amministrazione: più sedi si possono avere solamente nelle amministrazioni dei comparti delle funzioni centrali e università e ricerca.

Le liste possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali, con contestuale deposito dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'adesione all'accordo quadro sulle relazioni sindacali. Tale deposito può essere realizzato anche tramite la presentazione di tali documenti all'Aran. Sono tenute a tale adempimento quelle che non sono rappresentative o non hanno prodotto tale documentazione nelle precedenti consultazioni. Si ricorda il divieto di presentazione delle liste da parte di più organizzazioni sindacali in modo congiunto.

I votanti sono i dipendenti a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato in servizio con un contratto di durata almeno annuale e, nelle scuole, i docenti con incarico annuale. I dipendenti in comando votano presso l'amministrazione presso cui prestano servizio e non presso quella da cui dipendono; si deve comunque rilevare che essi possono candidarsi presso l'ente da cui dipendono. Non votano i dirigenti, i dipendenti somministrati, quelli non contrattualizzati e quelli cui si applica un contratto non stipulato con l'Aran. Non possono essere candidati alla elezione per il rinnovo della Rsu coloro che presentano le liste, i membri delle commissioni elettorali ed i dirigenti. Ovviamente, i dipendenti possono essere candidati in una sola lista, mentre non è necessario che siano iscritti alla organizzazione sindacale.

Le liste saranno presentate tra i giorni 1 e 25 febbraio e devono essere corredate da un quorum di firme di dipendenti. Per presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali deve essere formata in ogni ente una commissione elettorale, i cui componenti sono designati dalle organizzazioni sindacali: è preclusa alle amministrazioni ogni possibile forma di intervento. Essi devono limitarsi ad assumere iniziative che favoriscano la partecipazione al voto e non possono in alcun modo intervenire in modo attivo, neppure per dirimere i dubbi ed i contrasti interpretativi. Contro le scelte delle commissioni elettorali è ammesso il ricorso ad un comitato di garanti, organismi che svolgono compiti essenzialmente di tipo conciliativo; ad essi partecipa anche un rappresentante dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno la metà più 1 degli aventi titolo. Una volta accertato il raggiungimento del quorum di votanti minimo si procederà alla ripartizione dei seggi tra le liste e, al loro interno, alla attribuzione dei seggi. La circolare richiama alla necessità di utilizzare esclusivamente il verbale allegato all'Accordo quadro nazionale del 7 agosto 1998. Le RSU si dovranno insediare entro i 5 giorni successivi alla elezione.

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