Fisco e contabilità

Niente più Tia 1 dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente

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di Andrea Alberto Moramarco

Non è dovuto il pagamento della Tia 1 dopo la soppressione della tassa disposta dal Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). La Cassazione, con la sentenza n. 11212, depositata ieri, ha confermato il definitivo venir meno della Tia 1 e del regime transitorio correlato all'istituzione della stessa tassa dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente.

La decisione riguarda una controversia sul mancato pagamento, da parte di una contribuente del Comune di Latina, della Tia 1 (Tariffa di igiene ambientale) relativa agli anni 2006-2009. La contribuente si opponeva all'avviso di accertamento ritenendo che il tributo non fosse dovuto a seguito della sua soppressione, disposta dal codice dell'ambiente perdurando la mancata adozione dei regolamenti attuativi e la mancata istituzione della ccosiddetta Tia 2 (Tariffa integrata ambientale).

Dopo l'alternarsi dei verdetti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, la questione è giunta in Cassazione dove i giudici di legittimità hanno dato ragione alla contribuente, allineandosi a quanto già affermato dalla stessa Corte, anche se in maniera non univoca. Il Collegio ricorda che la Tia 1 nel disegno del legislatore avrebbe dovuto sostituire la Tarsu, con la previsione di un regime transitorio, che però non è stato portato a compimento data la soppressione della stessa Tia 1 a opera del codice dell'ambiente. In questo quadro, chiosa la Suprema corte, non è dovuto il pagamento della tassa, in quanto nessun regime transitorio correlato alla sua istituzione poteva valere all'indomani della sua soppressione.

La sentenza della Corte di cassazione n. 11212/2020

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