Abusi, la prescrizione del reato «abbatte» l'ordine di demolizione
L'estinzione del reato comporta come conseguenza la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione
Sono definibili abusi edilizi gli «interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali».
Definizione
Più precisamente, l'articolo 31 del Dpr 380 del 2001 definisce gli abusi edilizi quali gli: «interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile».
Sospensione
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie, va detto, che rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, eventualmente, intrapresi. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, infatti, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Azione penale
Per le opere abusive di cui trattasi, ad ogni buon conto, è previsto che il giudice penale, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44 del Dpr 380/2001, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
La sentenza
Ora, la Corte di Cassazione, con la sentenza nr 9915 del 12 marzo 2021, ha ribadito il principio per cui l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice dell'appello comporta come conseguenza la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado.
Il meccanismo
Tale meccanismo si applica alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 44 del Testo unico edilizia , come disposto dall'articolo 31, comma 9, del citato testo normativo (in punto si veda, Corte di Cassazione 8409/07 del 30 novembre 2006).
Conclusione
Nel caso trattato - in effetti, per come è dato leggere - la sentenza impugnata aveva omesso di disporre, a fronte della intervenuta estinzione del reato di cui all'articolo 44 citato, la revoca dell'ordine di demolizione e la restituzione in pristino dello stato dei luoghi. Pe cui, a fronte di quanto sopra, il giudice di legittimità ha, in punto, annullato senza rinvio limitatamente alla mancata revoca la già menzionata misura demolitoria e disposto di conseguenza.