Anac, il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta non può comportare l'esclusione
Una lettura prescrittiva si scontrerebbe in ogni caso con il principio di tassatività delle cause di esclusione
Con il parere n. 402/2021, l'Anac esprime alcune importanti precisazioni sulla possibilità della commissione di gara di "correggere" l'offerta e sulle conseguenze determinate dal superamento dei cosiddetti limiti dimensionali dell'offerta nel caso in cui la legge speciale di gara imponga di contenerla entro un numero limitato di pagine.
Commissione di gara e correzione dell'offerta
Circa la questione della "correzione" dell'offerta, tra le doglianze portate all'attenzione dell'Anac dai diversi operatori economici partecipanti alla gara, è emerso che in un caso il modello di presentazione dell'offerta economica risultava compilato in modo non rispettoso delle richieste della stazione appaltante. In particolare, oltre al ribasso da esprimersi in percentuale sulla base d'asta il concorrente avrebbe dovuto indicare, in lettere, anche la cifra del ribasso. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'autorità anticorruzione l'offerente invece del ribasso espresso in lettere ha indicato il prezzo offerto (al netto del ribasso). La commissione è intervenuta rilevando l'errore materiale, calcolando il ribasso ammettendo il concorrente. La prospettata illegittimità non viene condivisa dall'Anac.
Si legge nella deliberazione, a tal proposito, che «l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa». Perché sia ammissibile un intervento "correttivo" della commissione, prosegue il parere, sono necessarie almeno due condizioni:
a) che sia possibile, attraverso l'attività interpretativa, giungere ad una rettifica degli elementi della dichiarazione che non lasci margini di incertezza;
b) che l'interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla dichiarazione di offerta della quale si tratta, né a dichiarazioni integrative dell'offerente (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1827/2016; Tar Lazio, Sezione III, n. 1965/2019; deliberazione Anac n. 600/2017).
Limiti dimensionali dell'offerta
L'altro aspetto di rilievo ha riguardato il superamento, da parte dell'operatore economico poi risultato aggiudicatario, del limite dimensionale dell'offerta tecnica. Limite fissato dalla legge di gara in 40 pagine senza ulteriori prescrizioni. Secondo il dogliante l'offerta, per ciò stesso, avrebbe dovuto essere esclusa. L'Anac non condivide neppure detta conclusione.
In dettaglio, nel parere si ragiona intorno al principio della tassatività della cause di esclusione precisando che secondo l’orientamento della più recente giurisprudenza, le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (ex multis, Consiglio di Stato, V, n. 693/2018 e n. 607/2020; Tar Cagliari, I, n. 72/2020).
Al netto di queste considerazioni, nel parere si rammenta che «la nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, rimarca che la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara».
In sostanza la previsione di un limite dimensionale della relazione «tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva». E una lettura in senso prescrittivo, tale da determinare l'esclusione, si scontrerebbe in ogni caso con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il superamento del limite, in ultima analisi, dovrebbe avere per effetto quello di impedire una valutazione di quanto indicato nelle pagine ulteriori e ciò deve essere esplicitato comunque nella legge di gara.